Previdenza

L’opzione donna guadagna tre mesi

L’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 aveva confermato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione e con una età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, oppure 58 anni per le autonome.

Tuttavia, tale “concessione” comportava il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo. A causa delle modifiche apportate all’impianto normativo dalla riforma pensionistica del 2011, a questi requisiti anagrafici sono stati applicati gli adeguamenti legati alla speranza di vita (+3 mesi per il triennio 2013/2015).

Inoltre, per effetto del Dl 78/2010, la decorrenza del trattamento pensionistico risultava differito di dodici mesi (diciotto mesi per le autonome) a causa dell’applicazione della finestra mobile che, nel caso in esame, continuava a trovare applicazione. In prima battuta, l’Inps aveva ritenuto che il termine del 31 dicembre 2015 dovesse essere inteso quale data di accesso alla prestazione pensionistica, cosicché ne derivava che – a causa della citata finestra mobile – i requisiti dovessero risultare perfezionati entro il 30 novembre 2014. Infatti, nella gestione privata dell’Inps, a differenza della gestione dipendenti pubblici, le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo.

Nell’ex Inpdap tale data era posticipata al 30 dicembre 2014. Successivamente, la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), al fine di portare a conclusione questa sperimentazione, aveva interpretato che il termine del 31 dicembre 2015 fosse da considerarsi quale data entro la quale dovevano essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna, con la conseguenza che la decorrenza della prestazione poteva collocarsi anche in un’epoca successiva, per effetto della finestra mobile, che comunque continuava a trovare applicazione.

In pratica, tale possibilità era riservata esclusivamente alle lavoratrici che, fermo restando il requisito contributivo dei 35 anni entro il 31 dicembre 2015 (34 anni, 11 mesi, 16 giorni per le iscritte ai fondi esclusivi come le dipendenti del pubblico impiego), erano nate entro il 30 settembre 1958. Infatti, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita, il perfezionamento dei 57 anni e tre mesi entro la fine del 2015 risultava soddisfatto in tale ipotesi.

La legge di bilancio 2017
Ad oggi, l’articolo 1, comma 222, della legge 232/2016, legge di bilancio 2017, ha previsto che la facoltà di “opzione” è estesa altresì anche alle lavoratrici che, per effetto degli incrementi della speranza di vita, non siano riuscite a raggiungere il requisito anagrafico entro la fine del 2015. Pertanto, l’estensione riguarda le lavoratrici dipendenti nate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1958. Costoro, a causa dell’incremento applicato dal 1° gennaio 2016 dell’ulteriore speranza di vita (pari a +4 mesi che si aggiungono ai precedenti tre mesi, per complessivi sette mesi) hanno perfezionato il requisito anagrafico il 31 luglio 2016, fermi restando i 35 anni di contributi entro la fine del 2015. Dal raggiungimento dei 57 anni e sette mesi, iniziano a decorrere i dodici mesi legati alla finestra mobile. Pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico si collocherà entro il 1° agosto 2017.
Le lavoratrici autonome, invece, dovranno aver perfezionato il requisito dei 58 anni entro il 31 dicembre 2015, ma – per loro – la finestra mobile di 18 mesi comporterà l’accesso al trattamento pensionistico entro il 1° febbraio 2018. L’erogazione della pensione è comunque subordinata, oltre che alla presentazione della domanda di pensione, anche alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente. A differenza delle pensioni contributive sin dall’origine (e quindi diverse da quelle in argomento), sulla pensione “opzione donna” si applicano le disposizioni sul trattamento minimo. La domanda di pensione con opzione può essere oggetto di rinunzia, secondo i criteri generali in materia di domanda di pensione (circolare Inps 15/1982).

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