Previdenza

Retribuzione giornaliera, confermato il minimale

di N.T.

L’Inps, con la circolare 19/2017, rende noti i minimi retributivi giornalieri per il calcolo di tutte le contribuzioni. Visto l’andamento dell’inflazione, sono confermati i valori 2016.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Questa previsione del Dl 338/1989 vincola anche i i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva. Il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui all’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno ( 501,89 euro).

La rivalutazione, in base alla legge 208/2015, non può essere negativa, anche in presenza di un indice Istat negativo.

Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per il 2016 e il 2015, accertata dall'Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016. ll minimale di retribuzione giornaliera resta quindi a 47,68 euro. La retribuzione giornaliera minima per le retribuzioni convenzionali è 26,49 euro.

Circolare n. 19/2017

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