Previdenza

Domanda entro il 2 marzo per l’ottava salvaguardia pensionistica

di Pietro Gremigni

Nei limiti massimi di 30.700 lavoratori e di uno stanziamento complessivo pari a 1.680.000 di euro fino al 2026, la legge di bilancio ha varato l'ottava salvaguardia pensionistica a favore di una serie di categorie di lavoratori che potranno andare in pensione coi requisiti precedenti alla legge 214/2011, più l'incremento per la speranza di vita.
L'Inps ha emanato la circolare 11 del 26 gennaio 2017 con la quale ha fornito le istruzioni operative per presentare le domande e ha chiarito alcuni punti in relazione soprattutto ai singoli profili.
La domanda di salvaguardia va presentata entro il prossimo 2 marzo 2017.

Destinatari - Di seguito riepiloghiamo rapidamente le categorie dei lavoratori destinatari, il limite massimo numerico e il termine entro cui deve decorrere la pensione che, lo ricordiamo, è posticipato di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per chi matura una pensione nella gestione Inps dei lavoratori autonomi:
-11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, i cui requisiti per la pensione devono essere raggiunti entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
-9.200 prosecutori volontari la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;
-1.200 prosecutori volontari che abbiano almeno un contributo effettivo dal 2007 al 2013 la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2018;
-700 lavoratori in congedo straordinario nel 2011 la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;
-7.800 lavoratori cessati dal rapporto la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2019;
-800 lavoratori con contratto a termine la cui pensione decorre entro il 6 gennaio 2018.

Lavoratori in mobilità - Per i lavoratori in mobilità ordinaria si tratta:
-della mobilità prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 223/1991, se licenziati entro il 30 dicembre 2014 (da un minimo di 12 mesi per le zone del centro nord con un'età fino a 39 anni ad un massimo di 48 mesi per gli ultracinquantenni del sud) ovvero;
-quella ridotta, ai sensi dell'articolo 46, lettera c), della legge 92/2012, se licenziati il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità dal 1° gennaio 2015 (da un minimo di 12 mesi per le zone del centro nord con un'età fino a 39 anni ad un massimo di 36 mesi per gli ultracinquantenni del sud).

Mobilità e contributi volontari - I lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda da presentare entro il 2 marzo 2017, li stessi termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di disoccupazione speciale edile.
I versamenti volontari sono funzionali a maturare i requisiti pensionistici legati all'anzianità contributiva entro il predetto termine. Prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, occorre verificare la possibilità, in capo all'assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.

Domanda - I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e i prosecutori volontari iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare domanda di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all'Inps entro e non oltre il 2 marzo 2017, tramite il servizio online - domanda di prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
Contro il provvedimento dell'Inps di diniego può essere presentato ricorso alla stessa sede entro 30 giorni.
Per le altre categorie di salvaguardati la domanda va invece presentata entro lo stesso termine alla sede competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ex direzione territoriale).

Monitoraggio Inps - Stante il limite di risorse, l'Inps deve procedere a monitorare le domande per verificarne il rispetto. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in questione.

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