Previdenza

Per la polizza casalinghe premio entro il 31 gennaio

di M.Piz.

Scade martedì 31 gennaio il termine di versamento del premio Inail per l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Interessati alla sottoscrizione della cosiddetta “polizza casalinghe” sono tutte le donne e gli uomini tra i 18 e 65 anni che si occupano della cura della casa e del nucleo familiare in via esclusiva, gratuitamente e senza subordinazione.

Si ricorda che per chi ha un reddito personale fino a 4.648,11 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro - determinabile facendo rinvio al complessivo lordo dell'anno precedente è prevista l'esenzione - con costo della polizza è interamente a carico dello Stato.

L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27 per cento. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni conseguenti al rischio derivante dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare e quelli verificatisi nell'immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.

Sono inoltre coperti dalla polizza gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione i quali non richiedono una particolare preparazione tecnica. Agli assicurati, in caso di infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalingo/a”, è garantita una rendita mensile a vita, il cui ammontare può oscillare dai 186,18 euro (invalidità del 27%) ai 1.292,90 euro (invalidità al 100%). In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale, quelli conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico e quelli derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

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