Previdenza

Cig negata senza unità produttiva

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

I datori di lavoro non avranno accesso alle prestazioni di Cig se non avranno correttamente comunicato all’ Inps le unità produttive nonché indicato le stesse nel flusso Uniemens a decorrere dal periodo di marzo 2017.

Unità produttiva

Nella circolare 9/2017 l’Inps ritorna sul concetto di unità produttiva, su cui si fonda la riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, che utilizza questo parametro per la valutazione dei requisiti (anzianità aziendale del lavoratore) e del limite temporale di accesso alla Cig. Viene confermata l’interpretazione della circolare 139/2016 secondo cui l’unità produttiva è la sede legale, lo stabilimento, la filiale, il laboratorio dotato di un’organizzazione autonoma, che si desume dallo svolgimento presso la stessa dell’intero ciclo produttivo e di una fase di esso unitamente alla presenza continuativa di lavoratori. L’azienda è tenuta ad autocertificare l’autonomia organizzativa dell’unità dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, con una fisionomia distinta in grado con le proprie risorse di fare scelte organizzative autonome e di svolgere attività di produzione e non meramente strumentali.

Dal flusso Uniemens di competenza di marzo 2016 cambieranno invece le modalità espositive, in quanto nella denuncia individuale è stato inserito il nuovo elemento UnitàProduttiva, da compilare obbligatoriamente (pena il blocco della trasmissione) anche in presenza di un’unica unità coincidente con la sede legale. L’elemento unità operativa rimarrà invece per indicare il luogo di svolgimento stabile dell’attività lavorativa di uno o più dipendenti.

Nel provvedimento l’Inps illustra anche le nuove modalità operative con cui creare un’unità produttiva, precisando che la comunicazione telematica di apertura deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’apertura medesima. Eventuali comunicazioni tardive e quindi con efficacia retrodatata dovranno essere tramesse per il tramite del cassetto bidirezionale.

Con riferimento al requisito dell’anzianità aziendale minima di 90 giorni alla data di presentazione della domanda, l’Inps conferma il computo delle assenze per ferie, festività, infortunio, maternità obbligatoria nonché del sabato e della domenica.

Decadenza e conguaglio

In merito alla decadenza del conguaglio nella denuncia Uniemens delle prestazioni di Cig, Cig in deroga e dei fondi di solidarietà, l’Istituto conferma il termine di 6 mesi «dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di autorizzazione o dalla data del provvedimento di autorizzazione, se successiva», oltre il quale il datore non potrà più recuperare le indennità anticipate. Eventuali sospensioni/differimenti, ad esempio in occasione delle calamità naturali, si applicheranno anche al termine di decadenza.

La nuova modalità di esposizione del conguaglio, da utilizzare a partire dall’Uniemens di marzo, è illustrata nella seconda parte del provvedimento, in cui sono specificati i codici da utilizzare nel flusso mensile. Per le aziende che prima di questo provvedimento abbiano già proceduto a trasmettere i flussi utilizzando codici impropri l’Inps anticipa un’operazione di due diligence finalizzata ad adeguare questi flussi nel modo più automatico possibile.

Tfr in Cigs

Nella circolare l’Istituto affronta anche l’abrogazione della norma (articolo 2 legge 464/1972) che consentiva di riaddebitare all’Inps il Tfr maturato durante la Cigs da parte dei lavoratori licenziati al termine della procedura. Tale onere a partire dalle domande presentate dal 24 settembre 2015 resta a carico dell’azienda, salvo il caso del contratto di solidarietà di cui al comma 5 dell’articolo 21 del Dlgs 151/2015 e altri casi di deroga.

I codici

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