Previdenza

Pensioni, Ape preclusa a chi matura il diritto entro ottobre

di Fabio Venanzi

La durata minima dell’Ape (anticipo pensionistico) è di sei mesi: è quindi precluso l’accesso a coloro che raggiungeranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 ottobre 2017, considerato che l’anticipo potrà essere richiesto dal 1° maggio.

È da quella data che i lavoratori con un’età anagrafica minima di 63 anni, e che hanno maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia (di norma 20 anni) potranno accedere all’anticipo pensionistico (Ape) a condizione che raggiungano i requisiti ordinariamente previsti entro tre anni e sette mesi. Una ulteriore condizione è che, al momento del pensionamento, l’importo della rendita - al netto della rata di ammortamento corrispondente all’anticipo pensionistico richiesto - sia pari o superiore ad almeno 1,4 volte l’importo del trattamento minimo previsto a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2017 pari a 702,65 euro).

Questo significa che l’anticipo pensionistico, richiesto ed erogato dopo i 63 anni e fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, costituisce un prestito che dovrà essere restituito una volta che il pensionando avrà raggiunto l’età prevista tempo per tempo. Tale erogazione costituisce credito ai consumatori.

Fino al 31 dicembre 2018 la pensione di vecchiaia si consegue con 66 anni e sette mesi, mentre dal 2019 scatteranno gli ulteriori adeguamenti legati alla speranza di vita, che avranno decorrenza biennale. Per l’anno corrente, le lavoratrici dipendenti del settore privato accederanno alla pensione di vecchiaia con 65 anni e sette mesi, e le autonome con 66 anni e un mese. Dal 2018 i requisiti anagrafici saranno identici sia per le lavoratrici sia per i lavoratori, a prescindere dal settore di impiego.

Su base volontaria

L’anticipo pensionistico è un prestito che viene erogato per dodici mensilità all’anno.

La restituzione di quanto riscosso anticipatamente avverrà in 260 rate mensili per 20 anni, mediante trattenuta diretta sulla pensione. Al termine del periodo di ammortamento, la pensione tornerà al suo valore originario. Infatti, come precisato dall’Inps, la trattenuta opererà anche sulla tredicesima mensilità.

Il prestito dell’anticipo pensionistico è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria che copre il rischio di premorienza del lavoratore-pensionando. Pertanto il calcolo della pensione indiretta ai superstiti (o di reversibilità) sarà effettuato sulla base delle percentuali previste a normativa vigente, senza operare alcuna riduzione per l’anticipo pensionistico goduto.

Il ricorso all’Ape può essere esercitato dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps nonché dagli iscritti alle forme sostitutive (come l’ex Enpals) e alle forme esclusive (ex Inpdap). È estesa altresì ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps.

Non possono fare ricorso all’anticipo i soggetti che risultano già titolari di un trattamento pensionistico diretto in virtù dell’ulteriore e pregressa contribuzione che ha dato luogo alla liquidazione di una pensione. Gli assicurati interessati all’anticipo dovranno inoltrare all’Inps, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, la domanda di certificazione dell’Ape. L’istituto di previdenza, verificato il possesso dei requisiti citati, certificherà il diritto e comunicherà al soggetto richiedente l’importo minimo e massimo che potrà essere erogato a titolo di anticipo pensionistico.

Tempi e finanziamenti

La norma prevede altresì che la domanda di Ape e di pensione non siano revocabili, salvo il caso di recesso che può essere esercitato nell’ambito del prestito entro 14 giorni. L’Ape può essere estinta anche anticipatamente rispetto ai 20 anni, ma le condizioni per esercitare tale facoltà andranno definite da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere emanato entro il 1° marzo prossimo. Tale decreto conterrà anche l’entità minima e massima di anticipo richiedibile.

I finanziatori del prestito (Ape) e le imprese assicuratrici per la copertura del rischio premorienza saranno scelti – dal lavoratore – tra coloro che avranno aderito agli accordi quadro tra i ministeri competenti e le associazioni di categoria. L’Inps curerà l’istruttoria fornendo agli interessati le informazioni precontrattuali e contrattuali in formato elettronico e su supporto durevole.

Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L’anticipo non concorre alla formazione dell’imponibile Irpef.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto annualmente un credito d’imposta annuo nella misura del 50% dell’importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

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