Previdenza

A casa con l’Ape a 63 anni e con 20 di contribuzione

di Fabio Venanzi

Dal 1° maggio 2017 sarà possibile accedere all’ anticipo pensionistico (Ape).

Per l’Ape volontaria i lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni di età e avere raggiunto l’anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (di norma 20 anni). L’anticipo copre al massimo tre anni e sette mesi e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'anticipo richiesto, deve risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’Assicurazione generale obbligatoria (702,65 euro per il 2017).

In altri termini, l’Ape è un prestito che viene concesso per dodici mensilità all’anno fino a quando l’interessato non avrà raggiunto il diritto a riscuotere la pensione di vecchiaia. È obbligatoria la polizza assicurativa contro il rischio di premorienza. Unitamente alla domanda di anticipo deve essere presentata anche la domanda di pensione. Una volta che sarà perfezionato l’iter amministrativo, le domande non saranno più revocabili e il recesso sarà possibile fino a quando il lavoratore non avrà espressamente accettato il “prestito”. L’Inps curerà l’istruttoria, mentre tra i Ministeri competenti e le associazioni dei bancari e delle assicurazioni saranno stipulate apposite convenzioni con il fine di mitigare i costi dell’operazione.

L’Ape è esente da Irpef. Sugli interessi del finanziamento e del premio assicurativo sarà, invece, riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo, pari a un ventesimo dei costi pattuiti nei relativi contratti.

Oltre all’anticipo volontario, è previsto anche un anticipo con “valore sociale”, il cui importo però non può superare i 1.500 euro. Nella tutela ricadono coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, oppure che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa, nonché coloro che hanno effettuato una risoluzione consensuale e che hanno completato integralmente la prestazione spettante per lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi. La seconda categoria riguarda coloro che, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, assistono il coniuge o un parente entro il primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

A seguire, l’ Ape sociale può essere richiesta anche da coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa con una invalidità civile non inferiore al 74 per cento. In questi primi tre casi, gli interessati debbono vantare almeno 30 anni di contribuzione. Infine ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni continuativi attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose – definite in un apposito elenco – è richiesta un’anzianità contributiva di 36 anni.

L’Ape sociale non spetta ai soggetti titolari di pensione diretta ed è comunque subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa.

Per coloro che sono iscritti a forme di previdenza integrativa, infine, è possibile accedere anticipatamente alla prestazione allo scopo di incrementare l’importo dell’Ape facendo ricorso alla Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita).

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