Previdenza

APE aziendale: cosa deve fare il datore di lavoro

di Pietro Gremigni

Così come in parte previsto dall'accordo tra Governo e sindacati di fine settembre 2016, l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) potrà essere sostenuto da un intervento del datore di lavoro o del Fondo di solidarietà bilaterale per permettere la lavoratore di integrare la posizione previdenziale nell'arco temporale di percezione dell'APE stessa fino al pensionamento di vecchiaia.

Il comma 172 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) prevede infatti che dall'avvio di questo particolare regime sperimentale e cioè da 1° maggio 2017, i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà bilaterali e alternativi possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo.

Ciò potrà avvenire versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che disciplina il versamento dei contributi volontari.

APE - Senza entrare nei dettagli più di tanto, ricordiamo che l'APE servirà al lavoratore per anticipare la data del pensionamento rispetto alla tempistica prevista dalla legge Fornero per accedere alla pensione di vecchiaia, purché in possesso, tra gli altri requisiti, di almeno 63 anni di età e una distanza temporale dalla pensione di vecchiaia per non più di 3 anni e 7 mesi. L'APE coprirà dal punto di vista economico tale periodo e verrà erogata in misura pari alla pensione maturata a quel momento, per 12 mesi fino alla maturazione della pensione di vecchiaia sulla quale verranno trattenute per 20 anni le rate di APE anticipate da un istituto di credito.

Volontarietà - Innanzitutto la cosiddetta APE aziendale è uno strumento volontario che richiede l'accordo individuale col lavoratore, cosa che esclude che siano sufficienti eventuali accordi sindacali aziendali ad esempio.
La somma è erogata dal datore di lavoro se ovviamente d'accordo, o in caso di presenza di enti bilaterali o Fondo di solidarietà negoziali, da questi ultimi.

Oggetto del versamento - Per prima cosa va precisato che l'istituto dell'APE nella fase di erogazione dell'anticipo non prevede, per legge, la copertura contributiva (figurativa o correlata) del periodo stesso. A differenza di altri istituti analoghi di pre pensionamento. La pensione pertanto quando verrà erogata non sarà incrementata dai contributi versati tra l'accesso all'APE e il perfezionamento dell'età pensionabile.
E' per questa ragione che la legge prevede l'intervento del datore di lavoro, proprio per coprire tale periodo e consentire un incremento della futura pensione.
Questo dovrebbe permettere un più agevole accesso all'APE da parte del lavoratore che in gran parte sarà bloccato verso tale scelta dall'idea di subire per venti anni una trattenuta sulla pensione.
Cosa ci guadagna il datore di lavoro? Di regola una maggiore facilità nel procedere al taglio di alcuni esuberi cosa che normalmente è attuata erogando al lavoratore un incentivo all'esodo. L'APE aziendale finisce per diventare una specie di incentivo a cessare il rapporto e avvalersi dell'APE.

Quanto si versa - A differenza di altre situazioni analoghe dove il datore di lavoro versa una contribuzione correlata e cioè una provvista calcolata sulle ultime retribuzioni in misura pari al 33%, con l'APE l'importo da versare all'Inps è definito come somma che va ad incrementare il montante contributivo del lavoratore.
Tralasciando in questa sede analisi sui possibili effetti previdenziali, si tratta di vera e propria contribuzione commisurata ad una somma minima pari all'importo determinato ai sensi dell' art. 7 D.Lgs. 184/1997. La misura del contributi volontario si ottiene applicando l'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, sull'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda. Per il 2016 questa somma è stata pari al 32,87% (per retribuzioni fino a 46.123 euro/anno - oltre l'aliquota va a 33,87%,), nel rispetto di un minimale di 72,56 euro settimanali. Pertanto, per concludere, si prende la retribuzione media delle ultime 52 settimane x 32,87% diviso 52 , il risultato va moltiplicato per il numero di settimane da coprire tra la data di accesso all'APE e la maturazione della pensione, nel rispetto del predetto minimale.
Il tutto da versare in un'unica soluzione all'Inps entro la scadenza di versamento dei contributi dello stesso mese in cui il lavoratore percepisce la prima mensilità di APE.

Natura della somma - Al contributo in questione si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

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