Previdenza

Fondo di solidarietà del trasporto pubblico, adeguato il decreto attuativo

di Luca Vichi

Modificato il decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.
Con il decreto ministeriale 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295/2016, il decreto istitutivo è stato infatti adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, articolo 26 del dlgs n. 148/2015.

Ambito applicativo - Il decreto 17 ottobre 2016, in attuazione di quanto previsto dall'accordo sindacale del 10 dicembre 2015, va ad allargare l'ambito applicativo del dm n. 86985 del 9 gennaio 2015 ricomprendendo le aziende, pubbliche e private, che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il decreto attuativo, nel testo previgente, individuava infatti tra i soggetti beneficiari delle tutele gestite dal Fondo i lavoratori dipendenti di aziende, sia pubbliche, sia private, che:

- occupavano mediamente più di 15 dipendenti;

- svolgevano servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari,

con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Prestazioni - Il decreto in commento interviene sull'articolo 5 del decreto istitutivo andando, tra le altre cose, a sostituire tutti i riferimenti all'Aspi con la nuova indennità Naspi.

In particolare, il nuovo comma 5 prevede che l'integrazione dell'indennità Naspi, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare:

- per tutta la durata della prestazione della Naspi, un livello di trattamento, comprensivo della Naspi pari al massimale Naspi, nell'importo riconosciuto per i primi 3 mesi, maggiorato di euro 173,00;

- per il periodo successivo al godimento della indennità Naspi e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione d'importo pari al trattamento di cui di cui sopra.

Modalità di accesso alle prestazioni - Viene aggiunto il nuovo articolo 6 bis , che in estrema sintesi prevede quanto segue:

- l'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni ordinarie e, in secondo luogo, su quelle relative alle prestazioni integrative, rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- l'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©