Previdenza

Pensione in deroga anche ad autonomi e dipendenti pubblici

di Pietro Gremigni

Il diritto di accesso al pensionamento in deroga può essere esercitato anche da coloro che alla data del 28 dicembre 2011 prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisiti previsti.
L'Inps con la circolare 196 dell'11 novembre 2016 allarga il campo di applicazione dei destinatari di una delle deroghe introdotte dalla legge Fornero. La deroga consiste nell'accesso al pensionamento con un'età minima di 64 anni più speranza di vita, anziché con i requisiti più elevati previsti per la generalità dei lavoratori.

Condizioni

Per accedere al predetto beneficio i requisiti previdenziali richiesti sono (art. 24, comma 15 bis legge 214/2011):
a) per tutti i lavoratori, uomini e donne, con almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, col sistema cioè delle quote (somma tra età e anzianità contributiva);
b) per le sole lavoratrici con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni entro il 31 dicembre 2012 e con almeno 60 anni alla medesima data.

Tipologia di lavoratori

La norma si rivolge, in base alla lettera della norma e alle successive interpretazioni ai lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive.
Con la nuova interpretazione fornita dall'Inps, la platea dei destinatari si estende, oltre che ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività subordinata nel settore privato e in particolare:
-prestavano attività di lavoro autonomo;
-svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o;
-erano privi di occupazione.

Anzianità contributiva

Il requisito dell'anzianità contributiva minima (20 anni per le donne con almeno 60 anni, oppure i 35 anni previsti per il sistema delle quote) deve essere maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
In ogni caso, fermo restando quanto precisato, per i lavoratori che non rivestivano i compiti di lavoratore subordinato al 28 dicembre 2011 è possibile utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, purché siano perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione.

Domande

Le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall'azione giudiziaria, potranno essere riesaminate dall'Inps previa richiesta specifica. La decadenza si verifica (art. 47 Dpr 639/1970) quando sono decorsi più di 3 anni dal provvedimento dell'Inps di rigetto della domanda.

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