Previdenza

Giornalisti, delega al governo per la riforma del prepensionamento

di Pietro Gremigni

Il Governo è stato delegato ad adottare delle norme per incrementare i requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata da parte dei giornalisti professionisti.
Si tratta di uno dei punti di riforma previsti dalla legge 198/2016 che ha posto le basi per un intervento di riforma del settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.
I punti centrali della legge toccano alcuni aspetti del settore dell'editoria e in particolare:
1) istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, alimentato da risorse statali già destinate all'editoria e all'emittenza locale, da un contributo di solidarietà a carico delle società concessionarie di raccolta pubblicitaria;
2) delega al governo per ridefinire la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza locale;
3) riordino del sistema dei contributi alle imprese editrici;
4) esercizio abusivo della professione di giornalista.

Riforma pensionistica – L'aspetto che ci interessa maggiormente concerne la riforma del sistema di accesso alla pensione di vecchiaia, le cui regole dovrebbero portare a uniformare il sistema della previdenza dei giornalisti a quello generale.
In sostanza il decreto legislativo dovrà procedere a un incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/1981.
Attualmente è possibile l'accesso al prepensionamento per i giornalisti con almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva Inpgi a condizione che:
-siano dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;
-quando il datore di lavoro si trova in situazione di ristrutturazione o riorganizzazione oppure in presenza di crisi aziendale;
-siano rispettati i limiti numerici ammessi dal ministero del Lavoro.
La delega fissa poi un altro limite: dovrà essere previsto in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.
Infine verranno riviste le procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

Attività giornalistica – Modificando la vecchia legge 69/1963 viene stabilito che la professione di giornalista presuppone o l'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero, e questa è la parte innovativa, in quello dei pubblicisti iscritti all'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente.

Riordino dei contributi all'editoria – All'interno della revisione degli attuali criteri di erogazione del contributo all'editoria, viene prevista una particolare valorizzazione all'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoroin base al Dlgs 77/2005 e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.

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