Previdenza

La contribuzione correlata versata dal Fondo di solidarietà delle aziende di trasporto pubblico è riferita al reddito nel mese di riferimento

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 5, comma10, del decreto del ministero del Lavoro 86985 del 9 gennaio 2015, che regolamenta il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, stabilisce che, durante la erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore, la contribuzione previdenziale correlata per tutto il periodo della loro durata.

La contribuzione correlata si calcola secondo i criteri introdotti dall'articolo 40 della legge 183/2010, il quale ha modificato il meccanismo di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente a fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 2005. In sostanza si prende a riferimento l'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Precedentemente (articolo 8 della legge 155/1981) il valore retributivo settimanale da valorizzare a fini previdenziali si determinava tenuto conto della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocavano i periodi riconosciuti figurativamente.

Con il messaggio 4270 del 24 ottobre l'Inps, facendo seguito alla circolare 186 del 30 settembre, risponde alle richieste di precisazioni circa la corretta determinazione della contribuzione correlata da versare. Ricordando che in ogni caso la contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e che si determina sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore vigente pro tempore, l'Istituto previdenziale precisa che per il corrente anno l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per i lavoratori iscritti all'evidenza contabile separata del Fpld (autoferrotranvieri), iscritti prima o dopo il 1 gennaio 1996, è pari al 33 per cento.

Per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale (codice di autorizzazione “3G”) l'aliquota per il personale assunto dal 1° gennaio 1996 e iscrivibile al Fpld è pari a 32,65 per cento. Tale ultima aliquota si applica altresì agli iscritti alle gestioni Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali), Cpi (Cassa pensioni insegnanti), Cps (Cassa pensioni sanitari).

Per i lavoratori iscritti alla gestione Ctps (Cassa trattamenti pensionistici statali), invece, la aliquota resta quella ordinaria del 33 per cento.

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