Previdenza

Bonus bebè, chiarimenti Inps sul rinnovo dell’Isee 2016

di Michele Regina

L'Inps, con messaggio 21 ottobre 2016, n. 4255, ricorda che a partire dall'anno 2015 lo stesso Istituto ha in carico e gestisce le istanze di assegno di natalità e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti che ne hanno diritto e che a riguardo sono state fornite le istruzioni operative con la Circolare 93/2015. A seguito di verifica delle domande di assegno nell'apposita procedura è risultato che molti utenti, i quali hanno presentato domanda di assegno nel corso del 2015, non hanno ancora provveduto per il 2016 alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), utile al rilascio dell'Isee per l'anno 2016, così come indicato nella suddetta circolare. Per tale motivo a dette persone è stata applicata la sospensione dell'erogazione dell'assegno per le mensilità dell'anno 2016.
L'Istituto ricorda quindi che per riprendere il pagamento delle predette mensilità, in presenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti i quali presentino la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell'Isee 2016.
La sussistenza di un Isee in corso di validità nei singoli anni di concessione del beneficio è infatti un requisito di legge previsto non solo per l'accoglimento delle domande nel primo anno di spettanza della prestazione, ma anche per la prosecuzione del beneficio negli anni successivi al primo. Per questo motivo il requisito dell'Isee, unitamente agli altri requisiti di legge, viene verificato annualmente sia per la spettanza del diritto sia per la misura dello stesso. La mancata presentazione della Dsu entro il 31 dicembre 2016 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l'anno 2016, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata a suo tempo nell'anno 2015. Al verificarsi di questa eventualità, l'utente che abbia i requisiti di legge per accedere al beneficio in questione potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2017, ma le mensilità spetteranno a partire solo dal mese di presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità dell'anno 2016.
L'Istituto ricorda che le Dsu hanno validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono presentate le domande . Tutti gli interessati nell'anno 2017, inclusi quelli che presentino la Dsu nei prossimi giorni del 2016 (entro dicembre 2016), dal 1° gennaio 2017 sono invitati a ripresentare tempestivamente una nuova Dsu, in modo da consentire all'Inps di verificare la permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, la puntuale e continua erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l'anno 2017.

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