Previdenza

Dall’Inps tre strade per difendersi da avvisi di addebito insussistenti

di Silvano Imbriaci

Il messaggio dell'Inps n. 3913 del 29.9.2016 si pone e risolve una questione di una certa rilevanza sia per i soggetti passivi dell'obbligo contributivo, sia per lo stesso Istituto, anche nell'ottica di fornire indicazioni di comportamento uniformi sul territorio.

Si tratta infatti di una vicenda assai frequente: la sorte dell'obbligazione contributiva in caso di mancata opposizione ad avviso di addebito notificato per la riscossione, a fronte di una sostanziale insussistenza dell'obbligo come accertata in via giudiziale o emersa dalle valutazioni interne degli uffici.

Vi è infatti una duplice ed opposta esigenza. Da una parte la disciplina della irretrattabilità del titolo stragiudiziale non opposto: l'art. 24, V comma del d.lgs. n. 46/1999 con riferimento al ruolo esattoriale (applicabile in parte qua anche al nuovo strumento per il recupero di contribuzione Inps rappresentato dall'avviso di addebito: art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010) è chiaro nell'affermare la perentorietà del termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso (e/o della cartella di pagamento) per il deposito di fronte al Giudice del Lavoro di ricorso in opposizione per motivi di merito. La mancata opposizione provoca la definitività del titolo, che può essere fatta valere in caso di successive contestazioni. In senso opposto vi è però anche l'esigenza di un accorto e giusto esercizio del potere di autotutela, in presenza di situazioni nelle quali la pretesa contributiva dell'ente è infondata, illegittima o inesistente.

Le soluzioni che l'Inps indica nella valutazione relative ai singoli casi sono di tre tipi:

a) nel caso di sentenza dell'autorità Giudiziaria che accerti l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo contributivo, nonostante il titolo stragiudiziale non sia stato impugnato nei termini, deve essere senza dubbio riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela, con il riconoscimento delle ragioni dei contribuenti e annullamento della pretesa creditoria; naturalmente tale annullamento, per essere definitivo, dovrà essere accompagnato dal passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che ha accertato l'inesistenza o l'infondatezza parziale o totale dell'obbligazione contributiva.

b) ove non sia presente un accertamento giudiziale, ma il credito contributivo sia stato contestato in sede amministrativa, oppure siano state ritenute valide nella stessa fase le ragioni a sostegno della infondatezza della pretesa, gli uffici dell'Inps potranno valutare la possibilità di esercitare l'autotutela anche in presenza di un avviso di addebito o di una cartella non opposti. In questo caso si apprezza in pieno lo sforzo dell'Inps di riconoscere, per motivi di equità e di giustizia sostanziale, come prevalente l'esigenza di tutelare le ragioni del contribuente rispetto alla necessità di recuperare il credito. Qui, infatti, non vi è alcun accertamento giudiziale, ma solo una verifica amministrativa sulla base delle disposizioni esistenti, sollecitata dallo stesso contribuente. In questo senso, l'Inps sembra nuovamente suggerire l'utilità per chi ha delle questioni contributive in corso con l'Inps, ad una verifica amministrativa del credito prima di portare la questione di fronte ad un giudice, dal momento che la vicenda può essere risolta rapidamente e senza danni con l'esercizio del potere di autotutela.

c) la terza ipotesi segna invece il limite dell'irrilevanza del titolo stragiudiziale non opposto. Non sarà possibile agire in autotutela di fronte ad un titolo inoppugnabile quando il debitore abbia eccepito la prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso, dal momento che le ragioni di contestazione del credito non dipendono da motivi di giustizia sostanziale, ma solo dalla presunta inesigibilità del credito per mancata attivazione nei termini prescrizionali delle procedure di riscossione o comunque per la mancanza di atti interruttivi. In questo caso, l'esercizio del potere di autotutela non riguarda, nella prospettazione dell'Istituto, il riconoscimento di un motivo di sostanziale infondatezza dell'obbligo nel merito (anche se, a rigore, la prescrizione è oggetto, processualmente, di una eccezione preliminare di merito), ma solo un profilo che attiene alla sua esigibilità e che quindi non merita l'attivazione della procedura riparatoria.

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