Previdenza

Pensione al coniuge superstite, l’Inps ripristina l’importo pieno dopo la sentenza della Corte costituzionale

di Pietro Gremigni

Dal 21 luglio 2016 è cessata di operare la norma che aveva ridotto la quota di pensione al coniuge superstite nel caso in cui il matrimonio fosse stato contratto con un assicurato, poi deceduto, in possesso di età superiore a settanta anni e con una differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.

Ciò è frutto della sentenza 174 del 15 giugno 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma (articolo 18 dela legge 111/2011) per violazione del principio costituzionale di uguaglianza e solidarietà tra cittadini.

L'Inps, il 21 settembre 2016, ha emanato la circolare 178 per disciplinare le diverse situazioni in essere, basate sull'applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

La norma illegittima

Ricordiamo più in dettaglio cosa disponeva la norma del 2011 dichiarata incostituzionale.
Con effetto sulle pensioni ai superstiti con decorrenza dal 2012 per decessi intervenuti dal 1° gennaio 2011 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'Ago e delle forme esclusive o sostitutive nonché della gestione separata Inps è ridotta in misura pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10, nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato deceduto sia stato contratto con le seguenti caratteristiche:
- età del deceduto superiore a settanta anni;
- differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.
Ad esempio in caso di decesso di un pensionato di 72 anni sposato con una donna di 40 anni da 5 anni, la pensione di reversibilità (pari per esempio a 1.320 euro) sarebbe per il coniuge pari al 60% e dunque uguale a 792 euro. In base alla predetta regola la percentuale del 60% deve essere ridotta del 10% per il numero di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi per 5. Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a 396 euro (30% di 1.320 euro).

Gestione delle domande di pensione

Le sedi Inps nel valutare le domande di pensione ai superstiti dovranno ora ripristinare le regole precedenti al 2012 e in caso di presenza dei requisiti dovranno concedere la pensione al coniuge superstite (senza figli) in misura pari al 60% a prescindere dalle condizioni di età e di differenza anagrafica tra i coniugi.
Nei casi di domande liquidate prima della sentenza della Corte costituzionale occorre distinguere:
1) i trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati in base alle regole della norma soppressa sono ricostituiti d'ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa; i relativi ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tal caso, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza;
2) la pensione ai superstiti liquidata secondo i criteri dettati dalla norma soppressa poi eliminata (ad es. per mancata riscossione della stessa) sono rideterminati a domanda degli aventi diritto nei limiti della prescrizione.

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