Previdenza

Cig in deroga per la pesca, arrivano le istruzioni dell’Inps

di Mauro Pizzin


Con la circolare 177/16 di ieri sono arrivati i chiarimenti dell'Inps sui requisiti di accesso per l'anno in corso alla Cassa integrazione in deroga per il settore pesca, al cui finanziamento la legge 208/16 (Stabilità 2016) ha assegnato 18 milioni.
Il decreto interministeriale emanato il 5 agosto scorso ha disposto l'assegnazione della somma tenendo anzitutto conto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2015 e presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016. Su queste basi l'Istituto procederà quindi alla liquidazione delle istanze riferite all'annualità.
La CIG in deroga – ricorda l'Inps – viene erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, il quale benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito. Da questo punto di vista la concessione della cassa in deroga è subordinata alla verifica della presenza della suddetta clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel contratto di lavoro dei beneficiari e l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Il trattamento non è riconosciuto invece agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi da loro stessi gestite.
Il trattamento di integrazione salariale per il 2016 è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico - in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente e comunque entro il termine massimo di tre mesi nell'arco di un anno. Ai fini del periodo massimo indennizzabile, con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.
Per fruire del trattamento l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue.

La Circolare Inps 177/16

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