Previdenza

Nuovo termine per le correzioni in caso di errata gestione del massimale previdenziale nel pubblico impiego

di Arturo Rossi

Tutte le istruzioni per la regolarizzazione da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, nel caso in cui l'applicazione del massimale contributivo indicato dalla legge 335/1995 per i lavoratori del settore pubblico non sia stata gestita correttamente, vengono fornite dall'Inps con messaggio 3020/2016, facendo seguito alla circolare 58/2016.

Il sostituto di imposta che non ha gestito correttamente il massimale deve trasmettere le nuove denunce individuali dei lavoratori, valorizzando l'elemento V1, causale 5, per sostituire quelle inviate in precedenza nelle quali era stato disapplicato o applicato erroneamente il massimale contributivo.

L'Inps evidenzia che ciascun sostituto di imposta è tenuto a modificare le denunce contributive inviate in precedenza.

Il rimborso o la compensazione dei contributi erroneamente versati sulla parte eccedente il massimale contributivo potrà essere effettuato, per l'intera aliquota solo a favore del sostituto di imposta o del soggetto che ha effettuato i versamenti risultante dalle singole denunce contributive mensili trasmesse a suo tempo.

In base a quanto era stato disposto con circolare 58/2016, la regolarizzazione contributiva deve avvenire entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare stessa. Tuttavia, dato che con il presente messaggio sono introdotte nuove modalità operative per la gestione dei V1, causale 5, relativi al massimale, il giorno da cui far decorrere i termini di regolarizzazione (tre mesi) senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, con la sola applicazione degli interessi al tasso legale, nel rispetto dei termini prescrizionali, decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio (11 luglio 2016).

Infine, l'Inps rileva che le richieste di rimborso da parte dei lavoratori e gli atti di diffida per l'interruzione delle trattenute contributive per i "nuovi iscritti" oltre il massimale non sono di competenza dell'Istituto ma del sostituto di imposta/datore di lavoro che effettua le trattenute a carico del dipendente.

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