Previdenza

Accrediti figurativi per cariche elettive e sindacali

di Pietro Gremigni

Nei confronti dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche elettive o sindacali spetta per i periodi di aspettativa non retribuita, l'accredito figurativo dei contributi per i periodi decorrenti dal 6 aprile 1995 nel caso di aspettativa per svolgere incarico sindacale e dal 31 marzo 1993 per le ipotesi sospensione del rapporto per cariche elettive.

Così si è espresso l'Inps col messaggio 2562 dell'8 giugno 2016 che in modo succinto ricapitola il regime degli accrediti figurativi per i dipendenti pubblici chiamati a svolgere incarichi elettivi o sindacali.

La norma generale di riferimento è l'art. 31 della legge 300/1970 come interpretata da successivi provvedimenti che l'hanno adattata alla situazione dei dipendenti pubblici.

Aspettativa non retribuita - Durante tutto il periodo di aspettativa, sulla posizione assicurativa del sindacalista vengono accreditati contributi figurativi, commisurati alla retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro.

Ricordiamo che per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici è esclusa la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi.

Cariche elettive - I periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive si riferisce all'ipotesi di elezione a componente di una delle seguenti istituzioni:
- Parlamento Europeo
- Parlamento Nazionale
- Consigli Regionali
- Giunte e Assemblee Regionali.

Al contrario i periodi di aspettativa non retribuita per coprire cariche relativi agli organismi locali (Sindaco, Consigliere Provinciale, Assessore Provinciale, Consigliere Comunale, Assessore Comunale, etc.), non comportano accredito figurativo dei contributi nella posizione previdenziale, ma bensì il versamento della contribuzione effettiva da parte dell'ente locale che ha sostituito il datore di lavoro pubblico in questo adempimento che è in vigore dal 21 agosto 1999 (v. Inps circ. 119/2000).

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