Previdenza

La Covip ha aggiornato le modalità di raccolta delle adesioni ai Fondi pensione

di Giuseppe Argentino

Chiarezza e semplificazione sono i due principi ispiratori della deliberazione Covip del 25 maggio 2016, con la quale sono state aggiornate le modalità di raccolta delle adesioni ai fondi pensionistici complementari, a parziale modifica delle precedenti disposizioni adottate con deliberazione del 28 maggio 2008.

Chiarezza, perché si tratta di fornire informazioni in grado di favorire scelte consapevoli.
Semplificazione, perché le scelte non siano impedite o ritardate da informazioni ridondanti esposte in modo complesso.

Chiarezza e semplificazione perché, in sintesi, i lavoratori, ma anche i cittadini, che vogliano iscriversi a un fondo pensione, possano disporre di strumenti informativi che favoriscano le decisioni quando si tratta di scegliere il fondo al quale affidare la gestione dei risparmi finalizzati a costruire la seconda pensione.

In questo senso la novità definita "più significativa" dalla stessa Covip nella Relazione di presentazione della Deliberazione, prevede che la firma sul modulo di adesione sia preceduta dalla consegna all'interessato dei seguenti documenti: "Informazioni chiave per l'aderente", e "La mia pensione complementare". Il primo contiene in modo sintetico le informazioni esposte in modo più dettagliato nella "Nota informativa"; il secondo espone in forma standardizzata la stima della pensione attesa, con l'obiettivo di rendere più consapevole il cittadino in relazione al proprio futuro pensionistico. La "Nota informativa", pur non dovendo più essere consegnata all'atto dell'adesione, va comunque resa disponibile al potenziale aderente, e pubblicata sui siti web dei singoli fondi, unitamente allo "Statuto", per i fondi negoziali, al Regolamento", per i fondi aperti, e alle "Condizioni generali di contratto", per i Pip.

Nel medesimo senso va letta l'innovazione secondo la quale chi propone l'iscrizione ad un fondo ad una persona già iscritta ad un altro fondo, è tenuto a presentare anche la "Scheda dei costi" della fondo di appartenenza per consentire un necessario confronto: in caso di adesione ad un nuovo fondo, tale scheda sarà poi sottoscritta dalla persona interessata e acquisita agli atti del nuovo fondo.

Tra le altre novità vanno registrate specifiche disposizioni in merito alle adesioni dei lavoratori "silenti", così denominati perchè non hanno effettuato alcuna scelta in merito alla destinazione del Tfr nel primo semestre di lavoro e che di conseguenza, in base alla normativa vigente, si trovano iscritti d'ufficio ad un fondo negoziale. In tal caso i fondi sono tenuti a comunicare ai lavoratori non solo l'avvenuta adesione, ma anche a trasmettere le informazioni sul comparto di investimento al quale è stato destinato il Tfr, nonché sulla possibilità di usufruire della contribuzione aggiuntiva aziendale, e di altra contribuzione a proprio carico, come pure le indicazioni per acquisire i documenti statutari e regolamentari del fondo. Le stesse informazioni vanno fornite anche ai lavoratori iscritti d'ufficio con il solo contributo aziendale in applicazione di specifici accordi contrattuali.

Va infine segnalata una disposizione precedentemente non dettata, e quindi del tutto innovativa: si tratta dell'articolo 16 della Deliberazione Covip che riguarda le persone che si iscrivono ad un fondo complementare direttamente tramite il sito web del fondo stesso. A maggiore tutela di tali persone, la Deliberazione Covip prevede il "diritto di recesso", che può essere esercitato entro 30 giorni, senza costi e senza necessità di esporre motivazioni. Entro i successivi 30 giorni, il fondo è tenuto a rimborsare le somme eventualmente versate, al netto delle spese di adesione.

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