Previdenza

Pensione di invalidità agli extracomunitari

di Pietro Gremigni

A seguito della sentenza della Corte costituzionale, viene esteso il diritto alle prestazioni di invalidità previste per i sordi, nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno.
Così l'Inps si è espresso con il messaggio 1661 del 15 aprile 2016 con cui ha recepito la sentenza 230 dell'11 novembre 2015 della Corte costituzionale.


Trattamenti agli invalidi extracomunitari – La norma di riferimento dichiarata incostituzionale è l'articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 nella parte cui subordina al possesso della titolarità della carta di soggiorno - permesso di soggiorno Ce di lungo periodo - la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste.
Già nel recente passato la Corte ha dichiarato più volte la norma come incostituzionale ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile e cecità civile e ai trattamenti accessori dell'indennità di accompagnamento, dell'indennità di frequenza, e dell'indennità speciale in favore dei ciechi civili.


Pensione ai sordi civili – Con l'ultimo intervento la tutela è riconosciuta anche in caso di sordità. Potranno così beneficiare della pensione di invalidità (pari, nel 2016, a 279,47 euro mensili) e dell'indennità di comunicazione (per il 2016 pari a 259,39 euro mensili) gli extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno fino alla relativa data di scadenza e con possibilità di proroga alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.
L'Inps pagherà inizialmente i trattamenti fino alla data di scadenza prevista del permesso di soggiorno pari a un anno, salvo le proroghe legate al rinnovo del permesso.
In base alle motivazioni fornite dalla sentenza della Corte, si tratta, infatti di prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull'esigenza di assicurare – in una dimensione costituzionale orientata verso la solidarietà come dovere inderogabile (articolo 2 della Costituzione), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell'accessibilità ai mezzi più appropriati per garantirla (articolo 32 della Costituzione), nonché verso la protezione sociale più ampia e sostenibile (articolo 38 della Costituzione) – un ausilio in favore di persone svantaggiate, in quanto affette da patologie o menomazioni fortemente invalidanti per l'ordinaria vita di relazione e, di conseguenza, per le capacità di lavoro e di sostentamento.

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