L'esperto rispondePrevidenza

Fondo di garanzia per la previdenza complementare

di Gremigni Pietro

La domanda

Ad un lavoratore, la cui azienda ha omesso il versamento del TFR ad un fondo pensione aperto, è stata rigettata istanza per il pagamento del TFR dal Fondo di garanzia per la previdenza complementare INPS con la motivazione “Il lavoratore ha riscattato totalmente la sua posizione al fondo”. Il lavoratore aveva riscattato la parte di TFR versato al fondo in seguito a pensionamento. Successivamente l’azienda è fallita ed il lavoratore è stato ammesso nel passivo. E’corretto equiparare il riscatto della posizione al fondo alla mancata iscrizione (requisito per l’erogazione del TFR da parte dell’INPS)? Il lavoratore risulta ancora iscritto al fondo,anche se ha riscattato il TFR versato. Quali altre strade può percorrere?

Il Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps interviene dietro proposizione di una domanda da parte del titolare della posizione che sia in possesso dei seguenti requisiti: • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; • l’iscrizione a una forma di previdenza complementare al momento di proposizione della domanda; • l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni; • l’apertura di una procedura concorsuale a carico del datore di lavoro. L’Inps ha spiegato le finalità legate alla presenza del requisito dell’iscrizione al Fondo pensione al momento della presentazione della domanda (INPS circ. 23/2008): - L'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore); - in secondo luogo, soddisfa il requisito, che dall'omessa o insufficiente contribuzione possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare. Pertanto a nostro giudizio l’avere riscattato quanto versato al Fondo da parte del lavoratore non equivale affatto a mancata iscrizione, sia perché è individuabile il Fondo a cui versare le somme omesse, sia perché quanto riscattato costituisce soddisfazione parziale del credito del lavoratore, in quanto mancante di una quota di TFR non versato dal datore di lavoro poi fallito. A meno che sia il regolamento del Fondo stesso a prevedere una tale equiparazione.

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