Previdenza

Sanilog, scadenza al 16 aprile per il versamento dei contributi

di Michele Regina

Con la circolare 17 marzo 2016, n. 2, Sanilog, il Fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ricorda che entro il prossimo 16 aprile le aziende sono tenute a versare per ogni dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l'apprendista, e in forza alla data del 31 marzo 2016, la seconda rata semestrale di contribuzione per l'anno di copertura assicurativa 15 novembre 2015 – 14 novembre 2016, che è pari a 60 euro.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per i conteggi ogni azienda iscritta, o proprio intermediario potrà accedere alla area riservata per verificare la lista dei dipendenti, fare eventuali variazioni relative a nuove assunzioni e/o cessazioni e calcolare il contributo dovuto.

Il Fondo sta inviando entro i primi giorni di questo mese una mail alle aziende indicando l'importo da versare alla suddetta scadenza in base ai dipendenti comunicati dalle stesse aziende al Fondo fino alla data del 31 marzo 2016.

Il ritardato pagamento del contributo da parte dell'azienda superiore al mese comporta la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti e la successiva comunicazione dell'omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria in base al Regolamento oltre all'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali.

Sanilog ricorda altresì alle aziende con la Circolare che in caso di mancata adesione o di omissione contributiva il datore ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti; infatti in base al vigente Ccnl logistica, trasporto e spedizione «tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l'apprendistato……. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©