Previdenza

Pensioni complementari: i versamenti dei lavoratori sono intangibili per le banche depositarie

di Giuseppe Argentino

Il Dlgs 30 del 15 febbraio 2016 ha dato attuazione alla direttiva 2014/49/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari. In particolare, l’articolo 1 di questo provvedimento ha apportato modifiche al decreto legislativo 385 del 1° settembre 1993, meglio noto come «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (Tub).

Per comprendere meglio la portata delle nuove disposizioni è opportuno rifarsi ad alcune norme dettate dalla Direttiva europea, che nel preambolo afferma esplicitamente di voler facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi, eliminando alcune differenze tra le legislazioni degli Stati membri, con riferimento ai "Sistemi di garanzia dei depositi" (Sgd).

Va rammentato che i sistemi SGD sono istituiti ai livelli nazionali allo scopo di assicurare il rimborso di determinate quote dei depositi bancari, in caso di indisponibilità da parte degli istituti di credito a seguito di decisioni assunte dalla magistratura o dalle autorità competenti. In altre parole, la Direttiva dell'Unione europea si è preoccupata di tutelare i risparmiatori, tanto più meritevoli di tutela nella fase attuale di crisi dei mercati finanziari.
La Direttiva, che va inserita nel contesto dell'unione bancaria, attribuisce particolari funzioni all'Autorità bancaria europea (ABE), alla quale è affidato il compito di coordinare e verificare il grado di affidabilità dei sistemi SGD.

Nel recepire le disposizioni della Direttiva UE, il D.Lgs.30/2016, all'articolo 1, comma 6, inserisce, dopo il "comma 96-bis" del TUB, il "comma 96-bis.1", che ha per titolo "Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile".

In linea generale tale disposizione afferma che sono ammissibili al rimborso i crediti nei confronti di banche in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione (depositi o altra forma) come pure gli assegni circolari e altri titoli di credito assimilabili: l'ammontare massimo del rimborso ammonta a 100.000 euro per ciascun depositante. Tale limite non si applica tuttavia per un periodo di 9 mesi successivi all'accredito di somme da parte di persone fisiche a seguito di trasferimento o costituzione di diritti reali su abitazioni, o di eventi come divorzio, pensionamento, cessazione di rapporti di lavoro, invalidità o morte, nonché di percezione di risarcimenti derivanti da danni che costituiscono reati contro la persona.

In deroga alle disposizioni generali, la norma afferma inoltre che non sono ammissibili al rimborso i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, ed enti pubblici: ciò non significa quindi che siano a rischio le somme depositate in nome e per conto di altri soggetti, e in particolare, per quanto riguarda i fondi pensione, delle somme accumulate dai lavoratori per costruirsi la "seconda pensione", e versate periodicamente alla banca depositaria, istituita proprio a tutela dell'integrità e indistraibilità dell'ammontare complessivo dei contributi accantonati dai lavoratori.

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