Previdenza

Mesotelioma non professionale, i chiarimenti Inail per le prestazioni agli eredi

di Mauro Pizzin


Gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti lo scorso anno potranno chiedere l'una tantum da 5.600 euro introdotta con la legge 190/14 indipendentemente – rispetto al passato - dal fatto che la prestazione fosse stata o meno richiesta dallo scomparso. Sulla disposizione, prevista dalla legge 208/15 (Stabilità 2016), è intervenuta la circolare interpretativa 13/15 dell'Inail, emanata ieri.
L'Istituto ricorda anzitutto che la legge 190/14, all'articolo 1, comma 292, considera malati di mesotelioma non professionale coloro che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel 2015, i cui eredi potranno presentare la richiesta di una tantum nei limiti della dotazione finanziaria prevista a copertura, pari a quasi 18 milioni (17.919.480 euro).
La richiesta andrà presentata entro il termine ordinatorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, ossia entro il 31 marzo prossimo, alla sede territoriale Inail competente per domicilio, oppure potrà essere trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta andrà presentato utilizzando la modulistica allegata alla circolare (Mod. 191/E), scaricabile dal sito internet dell'Istituto.
La prestazione – chiarisce Inail – verrà attribuita unitariamente al nucleo degli eredi dei malati deceduti e sarà quindi ripartita tra gli aventi diritto; nel consegue che la domanda andrà fatta da uno solo dei soggetti beneficiari e dovrà contenere l'indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega. L'istanza dovrà anche essere corredata dalla scheda di morte Istat e dal certificato medico in originale rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato accredito dal Servizio sanitario nazionale, in cui si attesta che lo scomparso è stato affetto da mesotelioma, contenente l'indicazione della data della prima prognosi «ai fini - recita la circolare – della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia».

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