Previdenza

L’assegno di natalità per i genitori extracomunitari

di Enrico Brandi

Sono da respingere le domande di assegno di natalità presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal premesso di soggiorno Ce di lungo periodo, o carenti degli altri requisiti di legge. In via eccezionale e transitoria saranno accolte le domande dei nuclei in cui sia presente un genitore in possesso dei requisiti, anche se non ha presentato direttamente la richiesta.
L'Inps ha così risolto con il messaggio 1110 del 10 marzo 2016 e previo parere ministeriale, la questione della spettanza o meno dell’assegno a favore dei cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea o con carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Assegno di natalità

L’assegno di natalità spetta per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e consiste in un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato, a decorrere dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il beneficio è subordinato alla sussistenza di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

Domande tenute in sospeso

Tornando alla quesitone del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari residenti in Italia, il messaggio chiarisce la sorte delle domande tenute in sospeso prima del chiarimento.
Per le domande di assegno tenute in sospeso in attesa che l'Inps sciogliesse la riserva, le Strutture territoriali dovranno procedere con l'istruttoria, accertando la sussistenza di tutti i requisiti in capo all'altro genitore presente nel nucleo (inclusi residenza in Italia, convivenza col figlio, cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno CE di lungo periodo), benché questi non abbia espressamente presentato domanda. In caso di esito positivo l'accoglimento sarà disposto, in via eccezionale in favore dell'originario genitore richiedente (privo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo), anche ai fini del pagamento, ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.

Nuove domande

Per le domande presentate dopo l'emanazione del messaggio 1110/2016 le sedi Inps provvederanno a rigettare quelle carenti del requisito del permesso di soggiorno idoneo nonché di ogni altro requisito richiesto dalla normativa sull'assegno di natalità.

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