Previdenza

Istruzioni Inps per la depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali

di Silvano Imbriaci

Prime istruzioni dell'Inps con il messaggio 804/2016, in margine alla trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 8/2016.

L'articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/2016 distingue la rilevanza penale dell'omesso versamento collegandola alla misura dell'omissione. Infatti, nei casi in cui la condotta omissiva riguardi un importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, resta confermata la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,91 euro; al di sotto di tale soglia si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. In ogni caso il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Un aspetto sul quale si soffermano le istruzioni dell'Inps riguarda la retroattività della norma. Infatti l'articolo 8 del Dlgs dispone l'applicazione retroattiva della depenalizzazione anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016), con il limite del giudicato e dell'entità della sanzione amministrativa che non può superare il massimo della pena originariamente inflitta per il reato (secondo il criterio del ragguaglio). È poi lo stesso decreto legislativo (articolo 9) che programma la “restituzione” degli atti dei procedimenti penali all'autorità amministrativa (ente previdenziale) nel termine di 90 giorni, prevedendo un ulteriore termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti per la notifica degli estremi della violazione agli interessati da parte della stessa autorità amministrativa.

Dovendosi comunque mantenere il vecchio canale di trasmissione per le ipotesi che superano la soglia prevista dalla nuova norma, tenendo conto anche della disciplina temporale, l'Inps distingue tra i periodi antecedenti e successivi al gennaio 2016.

Per i periodi fino al mese di dicembre 2015 dovranno essere adottate le diffide ancora oggi in uso presso l’istituto (per i datori di lavoro agricoli, per i datori di lavoro ordinari e i committenti nella gestione separata). Ricevuta in restituzione la denuncia dall'autorità giudiziaria, gli uffici provvederanno a cancellarla, così come saranno cancellate, nel termine di 90 giorni decorrenti dal 6 febbraio, le partite ancora non oggetto di diffida o comunque non oggetto di trasmissione all'autorità giudiziaria. In ogni caso, per la gestione delle vecchie posizioni restituite e per gli illeciti non ancora oggetto di denuncia, l'Inps rilascerà un nuovo testo di diffida (che andrà a sostituire anche il vecchio modello), mentre per la gestione degli illeciti fino al dicembre 1995 (da inviare all'autorità giudiziaria se sopra soglia o da mantenere come illecito amministrativo) l'Inps adotterà specifiche modalità operative che saranno successivamente comunicate.

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