Previdenza

Accesso al regime contributivo agevolato per i piccoli artigiani e commercianti: entro febbraio le domande

di Antonio Carlo Scacco

Non oltre il 29 febbraio i piccoli artigiani e commercianti in possesso dei requisiti che vorranno aderire al regime agevolato contributivo ridisegnato dall'ultima legge di Stabilità dovranno presentare una apposita domanda: lo ricorda il messaggio Inps 286/2015.

La legge 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) aveva introdotto un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti in forma individuale di attività d'impresa/arti e professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, comma 54 e seguenti) prevedendo, al contempo, uno specifico regime agevolato ai fini contributivi per coloro che, esercenti attività di impresa, fossero obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni artigiani e commercianti.

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 111, della legge 208/2015) è intervenuta sia apportando alcune modifiche al previgente regime in termini di requisiti di accesso, sia riscrivendo interamente le regole del regime contributivo agevolato, che ora prevede per tali contribuenti una riduzione del 35% della contribuzione Inps dovuta sul reddito forfetario. Il vecchio regime, invece, prevedeva la possibilità di determinare e versare i contributi in base al reddito dichiarato (in acconto e a saldo, unitamente agli importi dovuti con la dichiarazione dei redditi) anziché versare la quota fissa con scadenze trimestrali. Resta fermo il meccanismo di accredito contributivo che avviene tuttora secondo le regole della Gestione separata Inps, ossia proporzionalmente all'importo versato.

Per l’adesione al nuovo regime agevolato, i soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2015 devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 29 febbraio (perché il 28 è domenica), utilizzando la modulistica presente all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. La nota dell'istituto di previdenza precisa opportunamente, risolvendo alcuni dubbi in proposito, che tutte le domande presentate per il vecchio regime agevolato sono state chiuse d'ufficio al 31 dicembre dello scorso anno.

Ne segue che l'adesione al nuovo regime agevolato è possibile solo a condizione che si presenti una nuova domanda. In ogni caso è necessario che, alla data della presentazione, la posizione dell’azienda richiedente sia attiva. La gestione delle domande è normalmente automatizzata, salvo taluni casi in cui si rende necessario l'intervento della sede Inps: è il caso della adesione parziale che viene inserita ove il contribuente abbia già avuto un periodo di attività chiuso nell'anno e ne inizi uno nuovo con una nuova attività nell'anno medesimo. Se la nuova attività è una start-up, l'adesione al regime agevolato viene concessa solo parzialmente e la data di adesione è quella di inizio della start-up.

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