Previdenza

Convenzione per le attività telematiche dei Patronati con la pubblica amministrazione

di Giuseppe Argentino

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 novembre 2015 il Decreto interministeriale 28 settembre 2015, nel quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rendono operative le disposizioni dettate dall'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge 30 marzo 2001, n. 152, nel testo modificato dall'articolo unico, comma 301, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
La norma modificata consente ai patronati di svolgere, in Italia e all'estero, attività definite dalla norma stessa "diverse", perché si differenziano dalle attività previste dall'articolo 13 della medesima legge n. 152 del 2001, che disciplina le funzioni istituzionalmente ammesse a fruire di un finanziamento ministeriale.
Sono in particolare considerate "diverse" le attività di informazione, istruttoria, assistenza e di invio di istanze, con possibilità di ricevere un contributo per l'erogazione del servizio reso in favore di soggetti privati e pubblici, nonché delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea.
Nel quadro di tali attività, che non possono comunque comprendere le attività ammesse a finanziamento ministeriale, rientra anche la predisposizione di servizi finalizzati a supportare sia la pubblica amministrazione, nel processo della sua riorganizzazione, sia la popolazione, con particolare riferimento alle procedure di dialogo telematico.
Il Decreto afferma che l'ammontare del contributo verrà definito nel testo di una "Convenzione" redatta in conformità allo schema allegato al Decreto medesimo, ponendo inoltre a carico dei patronati l'obbligo di trasmettere alla competente Direzione territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla data della stipula, il testo della convenzione, che dovrà essere pubblicato sul sito web del patronato interessato.
Lo "Schema di Convenzione", che è suddiviso in 11 articoli, contiene nel preambolo il significativo riconoscimento delle "finalità etico-sociali" perseguite dai patronati nel contesto delle prestazioni da essi rese ai cittadini, ai lavoratori e ai pensionati.
La convenzione, che andrà stipulata tra il legale rappresentante del patronato interessato, e il soggetto privato o pubblico che intenda avvalersi della collaborazione di tale patronato, dispone che tale soggetto conferisca al patronato l'incarico di svolgere una o più delle attività elencate nel citato articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 152 del 2001.
A fronte dell'impegno assunto, l'articolo 2 della convenzione prevede la corresponsione di un contributo che sarà determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione, con riferimento "a parametri e indicatori oggettivi", secondo l'ammontare e le modalità che le parti concorderanno.
Nella convenzione dovranno essere esplicitati "tempi e luoghi" in cui il servizio viene prestato, senza per altro dettare in proposito indicazioni vincolanti, ma limitandosi ad affermare che l'attività del patronato viene prestata "in piena autonomia", nel rispetto non solo della normativa vigente, ma dei basilari criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento, che comportano, tra l'altro, l'obbligo per il patronato di fornire informazioni e chiarimenti provenienti dal soggetto convenzionato in merito alle attività svolte, come pure l'assunzione di responsabilità di eventuali danni provocati da errori materiali e da inadempimenti.
Lo schema di convenzione, pur lasciando in proposito ampia libertà alle parti, prevede che la durata dell'incarico sia comunque espressa nel testo stipulato, e così pure il termine temporale di preavviso in caso di recesso unilaterale da parte di uno dei due soggetti convenzionati.
A tutela dell'interesse dei soggetti pubblici e privati convenzionati, il Decreto vieta esplicitamente il sub-affidamento dell'oggetto della convenzione, come pure la sua cessione a terzi, affermando l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle notizie acquisite nell'esercizio delle attività svolte dal patronato, che assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali in applicazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della privacy.

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