Previdenza

Dipendenti pubblici: decorrenza della pensione di inabilità

di Enrico Brandi

La decorrenza della dispensa dal servizio non può avere una data antecedente al giorno del relativo accertamento di inabilità da parte dell'organo sanitario preposto e l'erogazione del trattamento della prestazione deve decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.
Così si è pronunciato l'Inps con il messaggio n. 6075 del 2 ottobre 2015 in merito alle pensioni di inabilità a favore dei dipendenti pubblici.

Pensioni di inabilità interessate – La precisazione del messaggio dell'Inps riguarda le seguenti pensioni di inabilità, per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa:
1)pensioni di inabilità a favore dei dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il ministero del Tesoro (legge 247/1991);
2)pensione di inabilità per i dipendenti statali che cessano il servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articolo 27, legge 177/1976 e articolo 2, comma 12, legge 335/1995).
La concessione della pensione d'inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; il trattamento è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all'estero. Per la presentazione della domanda relativa alla concessione della pensione di inabilità è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
La domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma accertare una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere collocato a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.

Decorrenza della pensione – Rispondendo a diversi quesiti da parte delle sedi, l'Inps chiarisce, come puntualizzato in premessa, che la decorrenza della pensione non può retroagire a prima dell'accertamento dell'inabilità anche se la dispensa dal servizio fosse precedente a tale data.
Le sedi ora dovranno uniformarsi a questo criterio generale.

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