Previdenza

Fondi pensione e Casse di previdenza: al via il credito d’imposta che riequilibra l’incremento della tassazione fissata dalla Stabilità 2015

di Matteo Ferraris

L’agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i fondi pensione e le casse di previdenza devono presentare per richiedere l'attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge di stabilità (la 190/2014). L’opportunità in commento concretizza lo strumento di riequilibrio individuato dal legislatore per valutare l'impatto dell'aumento delle tasse sui fondi pensione previsto dalla stessa norma.

Come chiarito con la circolare 2/E/2015, la legge di Stabilità (articolo 1, comma 621) ha aumentato al 20 per cento la misura dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17, comma 1, del Dlgs 252/2005; tale aliquota deve essere applicata sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare.

Il comma 91 ha previsto una tutela per i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive derivanti da somme investite in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze che è stato emanato il decreto in data 19 giugno 2015 (Gazzetta Ufficiale 175 del 30 luglio 2015) disciplinando le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti al fine di beneficiare del credito d'imposta.

Secondo tale regolamentazione, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli aventi diritto devono presentare, in via telematica, una richiesta all'agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° marzo ed entro il 30 aprile, utilizzando il software denominato “creditoprevidenza”.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il provvedimento 122544/2015 con il quale è approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stabiliti i termini di presentazione delle richieste soprarichiamati. Il provvedimento chiarisce che il credito sarà determinato a partire dai redditi realizzati o maturati .
Secondo quanto disposto dal decreto, nella domanda i richiedenti indicano l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione investito nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto nonché l'importo massimo agevolabile ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

La colonna 3 del rigo 1 del modello va compilata solo se gli enti di previdenza obbligatoria che percepiscono redditi di natura finanziaria assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 intendono determinare il credito d'imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi, sottoposti ai predetti regimi, realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente a quello di effettuazione degli investimenti (ad esempio, redditi maturati o realizzati nell'anno 2015, investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine effettuati nel 2016 e richiesta del credito d'imposta nel 2017). In tale ipotesi, nella colonna è indicata la quota dell'importo indicato in colonna 2 investita in attività finanziarie a medio e lungo termine riferita ai redditi realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente a quello degli investimenti.

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