Previdenza

Cumulo pensione e reddito da lavoro autonomo, dichiarazione all’Inps entro il 30 settembre

di Arturo Rossi

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare, entro il 30 settembre 2015, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014. Lo ricorda l'Inps con messaggio 5901 del 24 settembre 2015.

Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarazione
Non devono presentare la dichiarazione:
- coloro che sono titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, liquidata sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo;
- coloro che sono titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
In merito agli assegni di invalidità, è da ricordare che le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 42, della legge 335/1995, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni indicate nella tabella G allegata alla legge, continuano a operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarazione
Tutti coloro che non si trovano nelle situazioni citate in precedenza sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014 entro il 30 settembre 2015.
In merito all'individuazione del reddito da lavoro autonomo, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (articolo 10 del decreto legislativo 503/1992), debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione.
Di conseguenza, rientrano nel regime di limitazioni al cumulo non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Modalità di presentazione della dichiarazione
I soggetti tenuti alla dichiarazione possono utilizzare il portale dell'istituto: www.inps.it–moduli e procedere all'invio online, previa autenticazione con Pin.
Il cittadino può accedere ai servizi per il cittadino e selezionare la voce dichiarazioni reddituali (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la campagna di riferimento e la tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l'anno 2014).
In alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell'istituto: www.inps.it–moduli, compilarlo e inviarlo a mezzo Pec alla sede competente.

Regime sanzionatorio
La legge 662/1996, ha previsto che i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, che omettano di produrre la dichiarazione stessa, dovranno versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione; quanto dovuto, viene trattenuto direttamente dall'ente competente, sulle rate di pensione dovute al soggetto inadempiente.


Pensionati dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, e cioè i trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
Quindi, gli interessati potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell'Istituto: www.inps.it-sezione moduli, compilarlo e trasmetterlo a mezzo Pec alla sede competente.

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