Previdenza

Cig in deroga per massimo 11 mesi nel 2014 e 5 nel 2015

di Arturo Rossi

I limiti temporali massimi di concessione della cassa integrazione in deroga indicati nel decreto interministeriale 83473/2014 sono di 11 mesi nel 2014 e di 5 mesi nel 2015, per ogni unità operativa.

Lo precisa l'Inps con messaggio 5810 del 18 settembre 2015. A tal proposito viene richiamato il decreto interministeriale 83473 del 1° agosto 2014, che nel regolamentare i criteri per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, all'articolo 2, commi 9 e 10, ha previsto dei limiti di durata massima del trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta, considerando tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga.

In maniera specifica, come fatto cenno in precedenza, i limiti temporali massimi di concessione indicati dal decreto sono pari a 11 mesi nell'arco dell'annualità 2014 e a 5 mesi nell'arco dell'annualità 2015. L'istituto di previdenza sociale evidenzia il fatto che per assicurare il rispetto di questi limiti temporali è stato necessario attivare una nuova funzione di controllo della durata massima di intervento di integrazione salariale nella procedura di gestione dei provvedimenti concessori "Sistema Unico".

Di conseguenza, tenendo conto del fatto che la prestazione di cassa integrazione è istituzionalmente espressa in settimane, la procedura ha necessariamente convertito il periodo previsto in settimane. Ne deriva, che il limite degli 11 mesi è pari a 48 settimane e il limite dei 5 mesi è pari a 22 settimane.

In base ai criteri esposti in precedenza, dato che l'articolazione delle settimane cambia in funzione dei periodi di intervento richiesti, nell'ipotesi in cui la procedura stessa rilevi il superamento teorico del limite calcolato in settimane, potrebbe generarsi un "blocco delle autorizzazioni", anche nel caso in cui non sia stato superato il limite massimo di mensilità previsto dal decreto in argomento.

A tal proposito, sarà cura delle direzioni regionali verificare che l'insieme dei periodi concessi dalla Regione non superi i limiti temporali previsti dal decreto (11 mesi nell'arco dell'annualità 2014 e 5 mesi nell'arco dell'annualità 2015) e che, indipendentemente dal computo delle settimane, l'insieme dei periodi indicati nella domanda sia comunque conforme a quanto disposto dal decreto riguardo al limite mensile.

In tali ipotesi, le direzioni stesse inoltreranno richiesta di sblocco alla competente direzione centrale, con l'indicazione della matricola aziendale, del codice dell'unità produttiva e del numero identificativo della domanda.

Invece, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che la domanda bloccata si riferisca a un provvedimento concessorio della Regione che superi complessivamente i limiti massimi concedibili, sarà cura della direzione regionale effettuare la segnalazione alla Regione, come da indicazioni previste nella circolare 107 del 27 maggio 2015, per consentire alla stessa le opportune valutazione e i conseguenti provvedimenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©