Previdenza

Giornalisti, quando «scatta» il Fondo di garanzia complementare

di Michele Regina

I lavoratori dipendenti iscritti all’Inpgi hanno facoltà di richiedere alla bisogna l'intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare e l'Inps con il messaggio 16 settembre 2015, n. 5737 lo conferma, facendo presente che l'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 ha previsto l'istituzione del Fondo solo presso l'Inps. Per tale ragione glie enti previdenziali diversi dall'INPS contribuiscono al finanziamento del Fondo versando all'INPS la quota dell'1% del contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis della legge n. 166/1991.
Pertanto anche i lavoratori subordinati iscritti all'INPGI possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare. Sarà necessario che siano rispettati i requisiti di accesso già indicati nella circolare INPS n. 23/2008.
In particolare il richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 ha previsto un apposito Fondo di garanzia presso INPS contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare. La norma prevede appunto che il fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui sopra, pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.
Vengono garantiti dal Fondo:
• il contributo del datore di lavoro;
• il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
• la quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.
La quota, divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982.
Per assicurare la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR. E' esclusa la corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio. E' altresì esclusa la corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia.
I contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni di vecchiaia e superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per l'anzianità, l'invalidità, l'inabilità e per ogni altra forma di assistenza integrativa.

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