Previdenza

Contributo addizionale Naspi, restituzione compatibile con l'esonero contributivo triennale

di Alessandro Rota Porta

La regolamentazione della Naspi si arricchisce di un ulteriore tassello operativo: ieri l'Inps è intervenuto con il messaggio 4441 a chiarire i profili contributivi circa il finanziamento del nuovo ammortizzatore – introdotto dal primo decreto attuativo del Jobs Act (Dlgs 22/2015) – a copertura degli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio scorso, in sostituzione dei previgenti trattamenti Aspi e Mini-Aspi.

Il messaggio si occupa principalmente di confermare l'impianto contributivo già delineato dalla riforma Fornero nel 2012. In particolare, l'Istituto ha riepilogato come i datori di lavoro siano sempre tenuti a versare la contribuzione in favore della Naspi attraverso i tre canali già impostati dalla legge 92/2012: il contributo ordinario pari all'1,31% (aumentato da quello integrativo dello 0,30%); quello addizionale nella misura dell'1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato; il cosiddetto ticket di licenziamento,

Entrando nel dettaglio circa il versamento del contributo addizionale dell'1,40%, l'Inps conferma come questo si applichi ai rapporti di lavoro subordinato a termine, con solo alcune tassative eccezioni quali: lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

L'istituto ricorda, altresì, come la legge di stabilità 2014 (legge 147/13) abbia previsto - a decorrere dall'anno 2014 - l'integrale restituzione ai datori di lavoro del contributo dell'1,40%, nelle ipotesi di trasformazioni (o stabilizzazioni) a tempo indeterminato di rapporti a termine, nel rispetto delle condizioni richieste. Sul punto, suscita particolare interesse il chiarimento con riferimento alla compatibilità della restituzione con l'esonero contributivo triennale introdotto dalla legge 190/14: la specifica era attesa poiché la circolare 17/15 (che aveva fornito le indicazioni per la fruizione dell'esonero) non se ne era occupata esplicitamente.

Trova anche conferma l'obbligo di versamento del cosiddetto ticket di licenziamento, dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pari al 41% del massimale mensile di Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (dal 2016 sarà dovuto anche per i cambi appalto con continuità occupazionale e nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere).

E' inoltre precisato come restino sempre esclusi da pagamento del ticket i datori di lavoro tenuti a versare il contributo d'ingresso nelle procedure di licenziamento collettivo (ai sensi della legge 223/91), fino alla vigenza dell'indennità di mobilità.

L'importo annuale di questo contributo è pari a 489,95 euro (per un massimo di euro 1.469,85).

Infine, l'Inps ricorda come anche nel campo della Naspi sia sempre usufruibile l'incentivo (nella misura del 50% del sussidio di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore) introdotto dal Dl 76/2013 a favore dei datori di lavoro che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato percettori dell'ammortizzatore (con contratto a tempo pieno). In queste ipotesi è sufficiente che il soggetto sia destinatario della prestazione, sebbene la stessa non sia ancora stata erogata.

Il messaggio Inps 4441/15

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