Previdenza

Riscatto di periodi ricongiunti

di Pietro Gremigni

La domanda di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia inseriti all'interno di periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione deve essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Con il messaggio 1478 del 27 febbraio 2015 l'Inps chiarisce un principio su un caso specifico di riscatto che dovrebbe però avere portata generale.


Riscatto periodi di congedo familiare - I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono riscattare i periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, in attuazione della legge 296/2006 e del decreto attuativo del 31 agosto 2007.
Per gravi motivi di famiglia si devono intendere (Inps circ. 26/2008):
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra richiamate;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti da una serie di patologie specifiche.
I periodi precedenti al 31 dicembre 1996 ammessi a riscatto, purché scoperti dal punto di vista dei contributi, rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.


Ricongiunzione e riscatto – In base alla legge 29/1979 che ha disciplinato la ricongiunzione formano oggetto di ricongiunzione nell'assicurazione Ivs dei lavoratori dipendenti tutti i periodi di iscrizione alle gestioni alternative della citata assicurazione caratterizzati da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Tale regola, contenuta nella circolare 524/1980 dell'Inps, non ha contemplato i periodi ancora da riscattare all'epoca della ricongiunzione.
Con il recente messaggio l'Inps permette di esercitare la domanda di riscatto per motivi famigliari all'ente previdenziale a cui sono stati accentrati i periodi per ricongiunzione o trasferimento, all'interno dei quali si collocano quelli da riscattare, evitando così di doverlo fare presso l'originario ente.
Il lavoratore ha, ad esempio, ricongiunto in un primo tempo all'Inps dei periodi accreditati nell'ex Inpdap dal 1989 al 1995. All'interno di tale arco temporale ha fruito di un'aspettativa di un anno per motivi di famiglia.
Tale periodo, non considerato ovviamente nella domanda di ricongiunzione, può essere riscattato presentando la domanda all'Inps, gestione lavoratori dipendenti privati.
Il riscatto dei periodi ante 31 dicembre 1996 comporterà il versamento di un onere a carico del lavoratore determinato con i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica).
Una volta riscattati, i periodi stessi saranno accreditati nell'estratto conto previdenziale e saranno utili per il diritto e la misura della pensione liquidabile nell'ente previdenziale presso cui sono stati accentrati tutti i contributi.

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