Previdenza

La Covip proroga al 20 gennaio la trasmissione delle segnalazioni di dicembre 2014

di Paola Sanna

Dopo l'entrata in vigore della Legge di Stabilità, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione con circolare n. 158 del 9 gennaio 2015, ha fornito i primi profili di carattere applicativo, in merito alle novità introdotte dall'articolo 1 comma 621 del nuovo provvedimento normativo.


Cosa è cambiato
La misura dell'imposta sostitutiva, che incide sul risultato netto maturato dai fondi pensione nei singoli periodi di imposta, è salita dal previgente 11% alla nuova aliquota del 20%, modificando quindi il dettato dell'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 252/2005.
La norma ha poi definito una diversa disciplina per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, in presenza di specifiche situazioni, definendo che la stessa sia calcolata in relazione al rapporto tra aliquota vigente, quindi il 12,50% e nuova aliquota, cioè 20%.

Le novità trovano applicazione a partire dal periodo di imposta 2015, ma aumento dell'imposta e definizione della nuova base imponibile hanno riflessi anche sul 2014, ancorché non sia applicabile ai rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell'anno.

E' previsto dunque un sistema di rettifica della base imponibile che è mirato ad evitare che la nuova maggiore aliquota possa coinvolgere anche posizioni già definite per le quali è già in corso la minore tassazione previgente. In buona sostanza - precisa la Covip - l'aliquota del 20% viene applicata ad una base imponibile che è calcolata con le nuove modalità, ma è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nell'anno a titolo di riscatto ed il valore delle relative posizioni individuali al 31.12.2013, maggiorate dei contributi già versati nel 2014.


Le note tecniche
Poiché la determinazione del valore delle quote di fine anno ricalcolata con le nuove modalità, richiederebbe un intervento tecnico e si è in attesa di un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Covip ha stabilito che le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ricostruendo il valore al netto delle imposte, possono considerare la quota di fine anno sulla base della disciplina fiscale vigente fino al 31.12.2014. La nuova disciplina andrà invece ovviamente applicata a partire dall'1.1.2015. Le valorizzazioni successive all'ultima del 2014, saranno effettuate con i criteri che saranno stabiliti dopo l'interpretazione formulata dall'Agenzia delle Entrate.


La proroga
Ciò detto, nella circolare in argomento, la Covip ha previsto che la trasmissione delle segnalazioni mensili riferite a dicembre 2014 sia prorogata a martedì 20 gennaio 2015.

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