Previdenza

Giornalisti pubblici dipendenti: operative le adesioni al Fondo pensione complementare

di Antonio Carlo Scacco

I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono attività giornalistica sono soggetti alla medesima disciplina dei dipendenti pubblici in tema di trattamenti di fine servizio, fine rapporto e previdenza complementare (si veda la nota operativa Inpdap n. 9 del 10 settembre 2007). In caso di loro adesione al Fondo pensione complementare giornalisti italiani, le quote di Tfr, nonché le eventuali quote aggiuntive dell'1,5% su base Tfs previste per il personale a tempo indeterminato assunto in data antecedente al 1° gennaio 2001, sono accantonate e rivalutate figurativamente a cura dell'Istituto previdenziale.

Con la circolare n. 168 del 12 dicembre, l'Inps fornisce alle proprie sedi ed alle amministrazioni pubbliche interessate le indicazioni operative necessarie per la gestione delle adesioni e delle posizioni figurative per il personale giornalistico. In sintesi le sedi dovranno:

- acquisire le informazioni relative alle adesioni. La domanda di adesione è ammissibile se riporta, oltre alle informazioni richieste nel modulo, la firma del lavoratore e del datore, il timbro dell'amministrazione datrice di lavoro; la data di sottoscrizione apposta dal datore di lavoro;
- accantonare figurativamente le quote destinate a previdenza complementare. Tali quote, in mancanza di accordi specifici, sono pari al 2% della retribuzione utile ai fini Tfr ovvero all'1,5% ai fini Tfs (tale ultimo caso riguarda il personale assunto a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione prima del 1° gennaio 2001 che, aderendo al Fondo, opta per la trasformazione del proprio trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto; al 6,91% della retribuzione utile ai fini Tfr per il personale a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, se assunto presso la pubblica amministrazione dopo il 31 dicembre 2000;
- rivalutare tali accantonamenti figurativi in base ad un tasso pari alla media dei rendimenti dei fondi pensione inclusi in un paniere individuato dal Dm 23 dicembre 2005;
- al momento della cessazione del rapporto lavorativo, conferire al predetto Fondo il montante accumulato (quote accantonate più rivalutazioni). Naturalmente al trasferimento si procede in mancanza di altro e successivo rapporto del dipendente con una pubblica amministrazione.

Nel tempo necessario all'adeguamento della modulistica da parte del Fondo, si richiedono alle amministrazioni interessate datrici di lavoro ulteriori e specifiche informazioni sui dipendenti pubblici aderenti sotto forma di apposita comunicazione aggiuntiva da allegare al modulo di adesione. Più in particolare, tale comunicazione dovrà indicare: il regime di fine servizio di appartenenza del soggetto (Tfr ovvero “Optante”) e la data di assunzione presso la pubblica amministrazione. Circa il regime si ricorda che sono in Trattamento fine rapporto i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, ovvero con un rapporto di lavoro dipendente in corso o successivo al 30 maggio 2000; mentre sono in regime Trattamento fine servizio (“Optante” per effetto dell'adesione) i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
In vista degli aggiornamenti dei moduli di adesione, saranno emanate nuove istruzioni con riferimento alla condizione di dipendenti pubblici e delle procedure di scambio dati tra il Fondo e l'Istituto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©