Previdenza

Accordo di sicurezza sociale Italia-Argentina

di Andrea Costa

La Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti (art. 3, Convenzione Italia-Argentina del 3.11.1981).
Nella Repubblica italiana la Convenzione si applica alle legislazioni concernenti (art. 2, Convenzione Italia-Argentina):
a) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità (si applica solo ai titolari di pensione o rendita; INPS, Circ. 15.3.1994, n. 87);
d) l'assicurazione contro la tubercolosi;
e) gli assegni familiari;
f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti
Nella Repubblica argentina la Convenzione si applica alle legislazioni concernenti (art. 2, Convenzione Italia-Argentina):
a) i regimi per la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
c) il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
d) il regime degli assegni familiari
Il lavoratore cui si applica la Convenzione è soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente, secondo il principio di territorialità (art. 8, Convenzione Italia-Argentina). In particolare:
- il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente;
- i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
In deroga ai criteri generali (art. 9, Convenzione Italia-Argentina):
- i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili;
- i pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono;
- il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato (distacco), continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi. Proroga: nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i 24 mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.
Nel caso di un lavoratore italiano dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in Italia, che viene inviato in Argentina per un periodo di tempo limitato, la Convenzione Italia-Argentina consente di mantenere la copertura assicurativa in Italia relativamente alle voci di cui all'art. 2 della Convenzione, sempre che la sua permanenza in Argentina non superi il periodo di 24 mesi. A tal fine il datore di lavoro distaccante dovrà richiedere ed ottenere dall'INPS il Modello IT/ARG 1 da cui risulta fino a quale data il lavoratore resta soggetto alla legislazione italiana (art. 9, lett. c, Convenzione Italia-Argentina; art. 5, par. 1 e 2, Accordo amministrativo Italia-Argentina). Il modulo deve essere compilato in 5 copie e presentato alla sede INPS competente. Qualora, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i 24 mesi, l'applicazione della legislazione vigente in Italia potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente argentina. Per la proroga il datore di lavoro dovrà richiedere all'autorità previdenziale argentina esplicita autorizzazione a restare assoggettato alla legislazione dell'altro Stato, mediante il Modello IT/ARG 2(art. 9, lett. c, Convenzione Italia-Argentina; art. 5, par. 1 e 2, Accordo amministrativo Italia-Argentina). Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano unaattività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato per esercitare tale attività (art. 9, Convenzione Italia-Argentina). Operativamente, richiamando la tesi del Ministero del lavoro e dell'INPS sull'imponibile effettivo (Min. lav., nota 18.1.2001; INPS, Circ. 10.4.2001, n. 86), nei casi di distacco di personale italiano in Argentina, le assicurazioni coperte dalla Convenzione debbono essere determinate, nel periodo accordato di esenzione contributiva estera, utilizzando quale base imponibile le retribuzioni effettive, con applicazione dell'art. 12 della L. 30.4.1969, n. 153 e dell'art. 51 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (ma con disapplicazione del co. 8-bis, art. 51 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917) analogamente a quanto previsto per i lavoratori in Italia. Trattasi dei seguenti contributi:
- IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti);
- Tbc, An, Enaoli (aboliti dall'1.1.1999 e 1.1.2000);
- FG TFR (Fondo gestione TFR);
- CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Anche i contributi INAIL devono essere determinati utilizzando, quale base imponibile, la retribuzione effettiva. Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in L. 3.10.1987, n. 398, occorrerà versare in Italia i contributi relativi a (INPS, Circ. 15.3.1994, n. 87):
- DS (disoccupazione);
- S.S.N. (aboliti dall'1.1.1998);
- Mobilità (per le imprese che vi sono tenute);
- Indennità economica di malattia;
- Indennità economica di maternità
utilizzando, come base imponibile, le retribuzioni convenzionali. Per l'anno 2013 le retribuzioni convenzionali sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate alD.M. 7.12.2012.
Per l'anno 2012 le retribuzioni convenzionali sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al Decreto 24.1.2012 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (INPS, Circ. 19.3.2012, n. 40; INPGI, Circ. 1.2.2012, n. 3; INAIL, Circ. 15.3.2012, n. 14).
Nel caso in cui un lavoratore sia soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti nei due Stati vengono totalizzati al fine di raggiungere i requisiti per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a una determinata prestazione (art. 15, Convenzione Italia-Argentina). Diversamente da quanto previsto nella quasi totalità degli accordi di sicurezza sociale, è prevista la totalizzazione multipla (art. 15, par. 1, lett. c, Convenzione Italia-Argentina), consentendo di totalizzare anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale. Trattasi, in particolare: Cile, Perù (convenzionati con l'Argentina), Brasile Grecia, Portogallo, Spagna, Uruguay (convenzionati sia con l'Italia, che con l'Argentina), ed i restanti Stati legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

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