Previdenza

Sesta salvaguardia: all’Inps la domanda di verifica dei requisiti

di Pietro Gremigni

L'Inps ha predisposto il nuovo applicativo per gestire le domande dei lavoratori salvaguardati rientranti nel sesto contingente varato dalla legge 147/2014, volte a verificare la maturazione del requisiti pensionistico.
Col messaggio n. 8838 del 18 novembre 2014 l'Istituto dà le indicazioni operative agli uffici e nel contempo indica come presentare le domande.
La domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell'istanza alle Direzioni territoriali del lavoro (come ad esempio i lavoratori cessati dal rapporto e quelli assunti a termine). Tale richiesta si aggiunge, e non si sostituisce, a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro.
In ogni caso la certificazione del diritto a pensione e la relativa comunicazione all'interessato è comunque subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della Dtl.
Le richieste di verifica possono essere inviate on line dai diretti interessati, oppure tramite i Patronati.
Le domande vengono automaticamente veicolate presso la sede di residenza del lavoratore ovvero sul polo specialistico tenuto alla trattazione della pratica. Qualora la sede attribuita dal sistema sia diversa da quella competente alla definizione della domanda, la sede deve provvedere al relativo trasferimento.


Casistica – Le ipotesi considerate dall'Inps e che giustificano la richiesta di verifica dei requisiti sono le seguenti:
•Lavoratori in Mobilità;
•Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari;
•Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari, senza versamenti al 6/12/2011;
•Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
•Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
•Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
•Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992;
•Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011;


Esito della domanda – A seguito della fase istruttoria, la domanda viene chiusa con uno di questi esiti:
•Esclusione dal diritto;
•Ammissione tra i beneficiari.
E' comunque possibile la reiezione della domanda, per una delle seguenti motivazioni:
•già salvaguardato ad altro titolo;
•avere svolto attività lavorativa a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari o dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

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