Previdenza

Fondi pensione, debutta il nuovo regolamento

di Domenico Repetto

È stato pubblicato il nuovo decreto che definisce i criteri e i limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e le regole in materia di conflitti di interessi. Il decreto del 2 settembre 2014 n. 166 (G. U. n. 264, 13 novembre 2014) sostituisce il precedente D.M. 703/1996, adottando il principio della persona prudente e introducendo una nuova impostazione nel disciplinare gli investimenti e i conflitti di interesse nel settore della previdenza complementare.


Le principali novità
L'evoluzione dei mercati finanziari e della relativa regolamentazione, la riforma del sistema della previdenza complementare e il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva IORP I hanno reso necessario procedere ad una revisione della disciplina esistente, partendo dall'obiettivo di perseguire gli interessi degli aderenti e dalla considerazione che l'investimento previdenziale ha una natura peculiare e differente da quello puramente finanziario.
Le nuove disposizioni sono finalizzate a garantire una maggiore attenzione alle capacità di conoscenza e gestione degli investimenti e dei rischi ad essi connessi, superando l'impostazione esistente basata essenzialmente sul rispetto di limiti quantitativi che possono essere inefficienti se il mercato si evolve rapidamente, esponendo il fondo pensione a risultati sub-ottimali in termini di benefici e tutela degli aderenti.
Il testo del regolamento è corredato da un prospetto che indica gli oneri obbligatori di natura informativa posti a carico dei fondi pensione.


Governance e tutela dei beneficiari
La riduzione delle restrizioni quantitative e il conseguente allargamento delle opzioni di investimento è accompagnata da una maggiore focalizzazione sui processi decisionali del fondo, sulle capacità professionali e sull'adeguatezza delle strutture organizzative.
La nuova disciplina richiama il principio, presente anche nella normativa europea di settore, della “persona prudente” che, perseguendo l'ottimizzazione del rapporto redditività/rischio, è declinato secondo criteri di adeguata professionalità, attenzione ai processi, conoscenza e gestione dei rischi inerenti gli investimenti.
Si sostanzia, dunque, in una protezione degli interessi degli aderenti e dei beneficiari, realizzata attraverso il ricorso a strutture organizzative -professionali e a processi decisionali adeguati e proporzionati alla dimensione, complessità e caratteristiche del portafoglio e alla politica di investimento che il fondo intende adottare. Tali strutture e processi devono assicurare, in maniera trasparente, comprensione, controllo e gestione continua di tutti i rischi cui il fondo può essere esposto nell'amministrare le risorse, identificando nel contempo le relative responsabilità.
I risultati della gestione dovranno essere verificati tramite l'utilizzo di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica d'investimento.
Per i fondi pensione che coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni, le nuove disposizioni si soffermano sulla necessità che la politica d'investimento preveda un approccio integrato tra l'attivo e il passivo, in modo da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività.


Conflitti di interesse
In tema di conflitti di interesse, le norme contenute nel decreto 703 erano essenzialmente fondate sul principio secondo cui, non essendo possibile garantire in assoluto la prevenzione del conflitto, la tutela degli interessi del fondo pensione e, quindi, degli aderenti, può essere perseguita mediante obblighi di trasparenza.
Nella pratica tale impostazione ha spesso portato ad un accumulo di adempimenti per i fondi pensione, non sempre nella sostanza efficaci per l'identificazione dei conflitti rilevanti e, dunque, per la tutela degli aderenti.
Il nuovo decreto, pur ribadendo la validità del principio di trasparenza, prevede un obbligo di prevenzione, gestione e controllo dei conflitti tramite adeguate misure organizzative.
In particolare, la nuova disciplina tiene conto dei principi dettati in materia dalla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari - MIFID - e della tipologia di fondo pensione, operando una distinzione tra fondi dotati di soggettività giuridica e quelli privi di tale soggettività.
In generale, si prevede che i fondi pensione siano maggiormente responsabilizzati nell'identificare e gestire gli eventuali conflitti di interesse, dotandosi di misure organizzative idonee ad evitare che i conflitti possano incidere negativamente sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari.
Si introduce, in tal senso, l'obbligo di formulare per iscritto e di rispettare un'efficace politica di gestione dei conflitti, adeguata alle proprie dimensioni e alla dimensione e alla complessità della propria attività.
Nel caso in cui le misure adottate non fossero sufficienti ad evitare un danno agli aderenti o ai beneficiari, i fondi pensione sono obbligati a comunicare tempestivamente tali circostanze alla COVIP.
Il nuovo modello regolamentare disciplina, inoltre, le ipotesi di conflitto attinenti gli organi di amministrazione dei fondi pensione e i loro componenti, attraverso un richiamo esplicito dell'art. 2391 del codice civile, in tema di interessi degli amministratori. Sono, inoltre, definite le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo e le corrispondenti funzioni presso il gestore convenzionato e il soggetto depositario. Infine, il testo del regolamento è corredato da un prospetto che indica gli oneri obbligatori di natura informativa posti a carico dei fondi pensione.


Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore dal 28 novembre 2014. Tuttavia, i fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP hanno 18 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni del nuovo decreto.

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