Previdenza

Sulle prestazioni dei Fondi pensione confermate le aliquote del 15-9 per cento

di Benedetto Santacroce

Con il disegno di legge di stabilità il Governo ha deciso di innalzare il livello di tassazione dei rendimenti dall'11% al 20 per cento. La scelta è stata motivata per riallineare la tassazione dei fondi alle altre forme di investimento finanziario. A dire il vero la maggior parte degli Stati europei, che individuano nei fondi pensione uno degli strumenti per garantire in futuro una copertura previdenziale ai propri lavoratori hanno scelto da tempo la strada di detassare i contributi e i rendimenti, tassando solo le prestazioni al momento della loro erogazione secondo lo schema Eet. L'Italia, già seguiva, per la tassazione dei fondi pensione, lo schema Ett, con esenzione dei contributi, tassazione nella fase dell'accumulo dei rendimenti, tassazione nella fase di erogazione delle prestazioni al netto dei rendimenti già tassati. Ora, invece di attenuare o cancellare la tassazione dei rendimenti, si è scelto di innalzarla di 9 punti.


Trattamento dei contributi
I contributi ai fondi pensione sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto nella misura massima di 5.164,57 euro. Inoltre è possibile destinare l'intera quota del Tfr maturata nell'anno ai fondi pensione senza alcuna tassazione.

Tassazione dei rendimenti
Per i rendimenti finanziari che le somme raccolte e gestite dal fondo generano annualmente sarà prevista una tassazione sostitutiva del 20% che sostituirà l'11 per cento.

Tassazione delle prestazioni
I maggiori vantaggi fiscali, anche se a effetti limitati, sono quelli connessi alla tassazione delle prestazioni. In effetti, la normativa prevede l'applicazione sulle erogazioni effettuate dal fondo, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, di una ritenuta definitiva a titolo d'imposta del 15 per cento. Tale ritenuta può essere attenuata fino al 9%, con una riduzione dell'0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo. La base imponibile è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati in precedenza assoggettati a tassazione.

Anticipazioni
Le anticipazioni (in sostanza richiedibili per l'acquisto/ristrutturazione prima casa e per far fronte a spese sanitarie) sono soggette ad una ritenuta definitiva del 15% (riducibile al 9% con il predetto meccanismo) per spese sanitarie di particolare urgenza ovvero del 23% per altre spese tra cui l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa.
La conclusione che deve essere tratta dal confronto della nuova tassazione interna dei fondi pensione rispetto a quella applicata dagli altri Stati europei è che se il lavoratore italiano si iscrive a un fondo estero potrà evitare, nella fase dell'accumulo la tassazione dei rendimenti e potrà beneficiare, al momento dell'erogazione della prestazione, sui capitali accumulati della più favorevole tassazione del 15-9 per cento. Quindi la nuova riforma mette fuori gioco i fondi nazionali.

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