Previdenza

Mobilità volontaria all’Inps, la Cassa di previdenza non è un’opzione

di Fabio Venanzi

Il personale che ha iniziato a lavorare nell'Inps dopo il 22 aprile 1998 a seguito di mobilità volontaria tra enti non può esercitare la facoltà di mantenere l'iscrizione alla cassa pensionistica di provenienza ma dovrà adeguarsi necessariamente a quella dell'ente ricevente. È questa la presa di posizione da parte dell'istituto di previdenza nei confronti di 843 suoi dipendenti.

L'Inps precisa che il personale sarà obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del passaggio, al regime pensionistico dell'ente di destinazione. I lavoratori transitati nell'ex Inpdap saranno iscritti alla Cpdel mentre coloro che sono passati in Inps (gestione privata) o in ex Enpals saranno assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria. Per gli ultimi due casi, i transiti avvenuti nel periodo 23 aprile 1998 - 30 luglio 2010, che hanno mantenuto l' iscrizione alla Cpdel per volontà del dipendente, potranno essere sanati a condizione che il lavoratore si avvalga della costituzione di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi della legge 322/1958 che, sebbene abrogata, rivive per effetto del comma 238 dell'articolo unico della legge 228/2012.

Il personale transitato successivamente al 30 luglio 2010, invece, non avrà questa facoltà e potrà ricorrere ad alternative comunque onerose. Infatti questi lavoratori per poter unificare la carriera contributiva dovranno ricorrere alla ricongiunzione (legge 29/1979) divenuta più costosa dopo il Dl 78/2010 oppure ricorrere alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006). Quest'ultimo istituto prevede però un calcolo della pensione con il sistema contributivo puro (e quindi una pensione di importo inferiore) salvo che l'interessato non possa far valere un diritto autonomo in una delle gestioni interessate. In tal caso, e limitatamente alle gestioni con diritto autonomo, il relativo trattamento pensionistico sarà determinato con le regole proprie in funzione della collocazione temporale dei periodi contributivi (ex retributivo, misto o contributivo).

Ulteriore alternativa è il cumulo gratuito, anche se l'accesso è subordinato al perfezionamento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia vigente tempo per tempo e in nessuna delle gestioni pensionistiche interessate dal cumulo il dipendente deve aver perfezionato un diritto autonomo.

La strada sembra in salita. Per il personale transitato in Inps, ed erroneamente iscritto alle Casse gestite dall'ex Inpdap, cessa anche l'obbligo di versamento del contributo Fondo credito (0,35% della retribuzione), con la precisazione che le trattenute finora subite non sono rimborsabili e restano salvi gli eventuali prestiti erogati e in corso di ammortamento. Il personale potrà comunque richiedere, su base volontaria, di mantenere l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Nei fatti la facoltà di mantenere la posizione assicurativa costituita dall'ente di provenienza può essere esercitata solo nell'ambito di processi di mobilità collettiva dove, entro il termine decadenziale di sei mesi dalla data di effettiva assunzione in servizio, l'interessato deve presentare domanda per mantenere la precedente iscrizione.

Ciò avrà riflessi al di fuori dell'Inps perché se questa è la posizione da seguire, è di tutta evidenza che anche le altre Pubbliche amministrazioni che hanno instaurato rapporti di lavoro per effetto di mobilità volontaria e hanno mantenuto la cassa pensionistica di provenienza del lavoratore, si troveranno costrette a rivedere il proprio operato e a modificarlo. Da ciò ne conseguirà una variazione di aliquota contributiva a carico del lavoratore che potrà generare somme sia a debito sia a credito. Nel caso dell'Inps, i conguagli a debito superiori a 100 euro saranno effettuati mediante piani di rateazione. Nulla a fronte di una eventuale e “obbligata” domanda di ricongiunzione.

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