Previdenza

Al via la procedura Inps per la quinta salvaguardia

di Enrico Brandi

L'Inps ha aggiornato le procedure informatiche necessarie a liquidare la pensione a favore dei lavoratori salvaguardati che rientrano nella quinta salvaguardia dei 17.000 lavoratori ammessi al beneficio da parte della legge 147/2013. L’Inps, con il messaggio 6 ottobre 2014, numero 7450 , precisa innanzitutto che le pensioni liquidate in base alla deroga in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 e riguardano sostanzialmente le pensioni dirette di vecchiaia, sia per la generalità dei dipendenti che per artigiani, commercianti e agricoli autonomi, nonché per alcuni Fondi speciali Inps.

L'Inps nel liquidare la pensione in salvaguardia, dopo averne verificato i requisiti, quantifica
l' onere della salvaguardia, il cui costo individuale è rappresentato dall'importo mensile lordo della pensione del lavoratore moltiplicato per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento con le regole in vigore dal 1° gennaio 2012.
La salvaguardia infatti consiste, come tutte le precedenti, nel diritto di andare in pensione avvalendosi delle regole preesistenti al 2012, pur agganciando i requisiti all'effetto speranza di vita.

La salvaguardia dei 17.000 - Il Dm 14 febbraio 2014 attutivo della legge 147/2013 prevede quali beneficiari della quinta salvaguardia i seguenti soggetti:
1) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, successivamente qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (numero massimo 900);
2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (numero massimo 400);
3) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (numero massimo 500);
4) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (numero massimo 5.200);
5) collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità perfezionano i requisiti pensionistici con il versamento dei contributi volontari (numero massimo 1.000);
6) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (numero massimo 9.000).

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