Previdenza

Cessione del quinto della pensione adeguata ai nuovi tassi

di Pietro Gremigni

Individuati dall'Inps, con messaggio 2 ottobre 2014, n. 7415, i tassi di interesse da applicare, nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2014, ai prestiti concessi dalle banche ai pensionati da restituire con la trattenuta sulla pensione fino ad un quinto della stessa.
L'Istituto ha applicato il decreto del Ministero dell'economia che ha individuato i tassi effettivi globali medi (TEGM), da cui conseguono i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto.
I tassi di interesse sono stabiliti sulla base dei criteri contenuti nella determinazione 76/2013 dell'Inps. In pratica le banche che aderiscono al modello di convenzione approvato dall'Inps concedono il prestito e recuperano ratealmente la somma attraverso la trattenuta dalla pensione. I tassi da applicare alla somma capitale da restituire variano in base all'età del pensionato e all'importo del finanziamento.


Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito (dall'1.10.2014 al 31.12.2014)

Classi di età del pensionato [*] ---> Fino a 5.000 euro ---> Oltre 5.000 euro
fino a 59 anni ---> 9,07 ---> 9,01
60-69 ---> 10,67 ---> 10,61
70-79 ---> 13,27 ---> 13,21
[*] Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Le regole per la cessione del quinto
Destinatari sono i titolari di pensione pubblica e privata (compreso quella erogata dall'ex ENPALS) che possono contrarre con banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione con l'Inps i prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute le pensioni o le indennità sostitutive della pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono esclusi dalla cessione (Inps, circolare 91/2007):
- le pensioni e assegni sociali;
- i trattamenti di invalidità civile;
- l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità;
- gli assegni di sostegno al reddito;
- le pensioni a carico degli enti creditizi;
- le pensioni ai superstiti, soltanto se siano in pagamento delle quote di contitolarità;
- i trattamenti integrati al minimo.
In fase di estinzione di un prestito rimborsabile con quote di pensione, non è possibile per il pensionato stipulare con una diversa Banca o Intermediario finanziario un altro contratto di cessione del quinto della stessa specie, anche se dovesse residuare in capo al pensionato una quota di pensione cedibile.


Procedura
Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede INPS che ha in carico la sua pensione il rilascio della “comunicazione di cedibilità.
Una volta sottoscritto il contratto tra banca e pensionato la banca procede alla notifica all'Inps.
L'Inps effettua la trattenuta entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto e si impegna a comunicare alle banche e agli intermediari finanziari le eventuali variazioni della pensione per rideterminare la quota cedibile.

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