Previdenza

Esclusi i sussidi in caso di fallimento

Le regole attuali
L'intervento straordinario di integrazione salariale è riservato, in linea di massima, alle imprese industriali che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda di intervento, nonché alle aziende commerciali con più di duecento dipendenti (secondo lo stesso criterio di computo).

L'impresa deve presentare un programma che può riguardare:
1) ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
2) crisi aziendale.
Il trattamento è anche concesso nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. I limiti di durata variano da uno a due anni a seconda della fattispecie

La durata
Il trattamento di Cig straordinaria varia a seconda della motivazione presentata dall'azienda richiedente:
• in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: fino a 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi;
• in caso di crisi aziendale: fino a 12 mesi (fino a 24 mesi solo per cessazioni di attività ai sensi della legge 291/2004)
• in caso di procedure concorsuali: 12 mesi (articolo 3, comma 1, legge 223/91), prorogabili di ulteriori sei mesi (articolo 3, comma 2, legge 223/91)
• le imprese del settore editoriale hanno massimali differenti

Cosa cambia
Il disegno di legge delega prevede una serie di novità:
• l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
• in comune con la cassa integrazione ordinaria, si prevede la semplificazione delle procedure burocratiche e la revisione dei limiti di durata, da rapportare al numero massimo di ore lavorabili nel periodo ordinario e straordinario di cassa integrazione

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