Previdenza

Cumulo parziale pensione/redditi da lavoro autonomo, dichiarazione entro il 30 settembre

di Pietro Gremigni

Entro il 30 settembre 2014 i titolari di pensione, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a presentare all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti al 2013.
Dal 2009 vige il regime di cumulo totale tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro; di fatto, quindi, la regola del cumulo parziale con i redditi da lavoro autonomo vale per l'assegno o pensione di invalidità e per la pensione ai superstiti, salvo alcune eccezioni che vedremo successivamente.
L'INPS, con il messaggio n. 7113 del 19 settembre 2014, fornisce le relative istruzioni.


Destinatari
Il messaggio si occupa principalmente di individuare i destinatari e i soggetti esclusi dall'adempimento. Sono innanzitutto esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, compresa la pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Tutti gli altri titolari di pensione che non si trovino nelle predette condizioni sono tenuti a presentare la dichiarazione, salvo si tratti:
-di titolari di pensione o assegno di invalidità che abbiano conseguito nel 2013 un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.440,59;
-di redditi autonomi conseguiti nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali;
-di indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
-di indennità e gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali;
-di indennità percepite da giudici onorari o da coloro che rivestono la carica di giudice tributario.
Per gli assegni di invalidità il cumulo parziale riguarda anche i redditi da lavoro dipendente (e non solo autonomo o di impresa), ma la dichiarazione in questione tocca solo questi ultimi e non quelli da lavoro dipendente.


Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Infine sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere effettuata sul modello 503 AUT di regola allegato al cosiddetto "Bustone" che l'INPS ha inviato qualche mese fa agli interessati nell'ambito dell'operazione RED (v. INPS, msg. n. 6627/2014).
In caso contrario coloro che non avessero ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell'Istituto: www.inps.it - MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
Dato che gli enti effettuano provvisoriamente la trattenuta sulla base della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno (2014), gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione sui redditi presunti per il 2014.

Sanzioni

I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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