Previdenza

Crediti della Cassa forense prescritti ancora in cinque anni

di Francesco Machina Grifeo

Prescrizione a fisarmonica per i crediti previdenziali della Cassa forense. Il nuovo termine decennale previsto dalla Riforma di categoria (legge 247/2012), infatti, si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma. Precedentemente vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate (legge 335/1995). Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 18953/2014, rigettando il ricorso dell'Istituto di previdenza degli avvocati che rivendicava un credito di 5.600 euro nei confronti di un iscritto, per differenze reddituali relative al 1990.

In primo grado, il tribunale di Siracusa aveva rigettato l'opposizione del legale contro la cartella esattoriale ma successivamente la Corte d'appello di Catania l'ha annullata dichiarando fondata l'eccezione di prescrizione per essere appunto decorso il termine quinquennale.

Nel confermare il giudizio, la Suprema corte ricorda che il calcolo del regime di prescrizione muta a seconda che la comunicazione dell'obbligato sia del tutto «omessa» o sia «non conforme» al vero. In questo secondo caso, il termine inizia a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione e non da quello in cui la Cassa viene a conoscenza del maggior reddito (come nell'ipotesi di omissione totale).

I giudici chiariscono poi che la legge 335/1995 ha previsto la decorrenza del nuovo termine di cinque anni dal 1° gennaio 1996 così regolando «l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate».

Quanto alla questione della eventuale applicazione dell'articolo 252 delle disposizione di attuazione del codice civile i giudici rammentano che «allorquando una successiva legge ordinaria disciplini gli effetti della modifica dei termini, prevedendo, come avvenuto nel caso della legge n. 335 del 1995, uno specifico regime transitorio di passaggio dalla disciplina precedente a quella appena introdotta, la materia risulta compiutamente disciplinata da quest'ultima, anche tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti». «D'altra parte - conclude la sentenza - il più breve termine di prescrizione si giustifica, anche per le Casse professionali, con l'intento di precludere il pagamento di contributi relativi ad epoca remota, perché ciò avverrebbe attraverso moneta svalutata a causa del decorso del tempo, con conseguente aggravio per la Cassa che dovrebbe poi provvedere alla erogazione delle prestazioni»

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 9 settembre 2014 n. 18953

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