Adempimenti

Decontribuzione a prova di Durc

di Alessandro Rota Porta

Sono ormai definite le regole per accedere agli sgravi contributivi legati alle retribuzioni premiali per la produttività versate nel 2013, derivanti dalla contrattazione di secondo livello: a completare il quadro, è stata l'emanazione della circolare Inps 78/2014. Manca ora solo il via libera dell'Istituto per l'invio delle istanze: sarà infatti un messaggio ad hoc a fissare i termini per trasmettere le domande, attraverso il canale telematico, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi e per quelli ex-Inpdap ed ex-Enpals. La finestra per l'invio sperimentale si è chiusa il 4 luglio (messaggio Inps 5613/2014).
La legge 92/2012 ha riagganciato la concessione dei benefici contributivi collegati alle erogazioni di produttività ai criteri regolatori della legge 247/2007. Il Dm Lavoro-Economia del 14 febbraio 2014 ha fissato al 2,25% della retribuzione contrattuale annua (corrisposta al lavoratore e imponibile ai fini contributivi, comprensiva della retribuzione variabile interessata allo sgravio) il limite degli emolumenti di secondo livello assoggettabili alla riduzione contributiva. Anche per i premi versati nel 2014 sarà necessario attendere una disposizione analoga.
Prima di avvicinarsi alla procedura, però, è opportuno verificare il rispetto delle condizioni individuate dal Dm autorizzatorio e dettate dalla prassi Inps: intanto, le somme interessate al beneficio e previste dagli accordi collettivi di secondo livello dovevano essere incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare, in linea con lo spirito incentivante. Un altro requisito è il collegamento degli emolumenti a parametri di produttività e di competitività.
Per usufruire dello sgravio, è necessario che gli accordi aziendali o territoriali istitutivi dei salari di secondo livello siano stati depositati presso la Dtl, entro il 30 giugno. Per i secondi, se non risulta possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di corresponsione da adottare saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Le imprese di somministrazione, per l'accesso allo sgravio, devono fare riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Lo sgravio è pari al 25% dell'aliquota dovuta dai datori di lavoro mentre riguarda l'intera contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica.
Per accedere all'agevolazione, è necessario anche che l'impresa rispetti le condizioni previste dalla legge 296/2006 (sulla regolarità contributiva) e abbia corrisposto ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve inoltre possedere il Durc, la cui verifica sarà effettuata con la prassi del «Durc interno»: peraltro, lo stesso datore - se non vi abbia già provveduto per accedere ad altri benefici - dovrà anche presentare alla Dtl la dichiarazione di responsabilità sull'inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi, per la commissione di determinate violazioni.
È importante ricordare che il limite contributivo agevolabile in capo al datore deve essere considerato al netto di eventuali riduzioni contributive per assunzioni agevolate o di altre misure compensative spettanti.
Tutte le domande trasmesse, secondo le condizioni previste, saranno ammesse al beneficio (che andrà recuperato attraverso le denunce Uniemens) e l'Inps ne darà comunicazione entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione. Se le risorse disponibili - pari a 607 milioni di euro - non fossero sufficienti a coprire la concessione dello sgravio nella misura richiesta dalle aziende, l'istituto provvederà a riproporzionare gli importi.
I fondi sono stati assegnati per il 62,5% alla contrattazione aziendale e per il 37,5% a quella territoriale: in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale destinata a ciascuna delle due tipologie contrattuali, il decreto attuativo prevede che la quota residua sia assegnata all'altra fattispecie.
Nell'ipotesi di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro saranno tenuti a versare i contributi dovuti oltre che a pagare le sanzioni civili.

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