Previdenza

Assicurazione dell'Inail ai volontari cassintegrati

di Silvana Toriello

Il legislatore, con l'articolo 12 del Dl 90/2014, torna sul tema della copertura assicurativa dei cassintegrati introducendo una forma di assicurazione da parte di Inail per quelli coinvolti in attività di volontariato tramite associazioni a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.
L'articolo prevede la costituzione presso il ministero del Lavoro, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, di un Fondo finalizzato a reintegrare Inail dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di questa tipologia di cassintegrati. Alla dotazione del Fondo, non superiore a dieci milioni di euro, suddiviso in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Associazioni di volontariato
Sotto il profilo dell'obbligo assicurativo, la disposizione incrocia due mondi: quello del volontariato e quello dei cassintegrati. Per quanto riguarda le associazioni di volontariato, la legge quadro 266/1991, all'articolo 4, prevede che «le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».
Con successivi decreti del ministero dello Sviluppo economico sono stati individuati meccanismi assicurativi semplificati come polizze assicurative stipulate con istituti privati a cui le organizzazioni di volontariato devono comunicare i nominativi dei soggetti assicurati. Con il varo del Dl 90/2014 le associazioni non dovranno più stipulare polizze per il cassintegrato che volontariamente accede a piani di utilità sociale in quanto la tutela sotto il profilo dell'infortunio e della malattia professionale verrà garantita dallo Stato. L'Inps, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo della cassa integrazione. Le modalità di attuazione della nuova forma di copertura assicurativa devono essere ancora chiarite con provvedimenti attuativi.
Si precisa che la tutela del volontario non è del tutto estranea all'assicurazione obbligatoria curata dall'Inail (si pensi ad esempio ai soci volontari di cooperative sociali di cui alla legge 381/1991). Per quanto riguarda i cassintegrati a zero ore, in assenza di prestazione lavorativa l'obbligo assicurativo Inail non ricorre, fatta eccezione per le fattispecie sotto individuate. Diversamente, nei casi di sospensione parziale, il lavoratore continua a essere assicurato.
Le regole per gli Lsu
Sono comunque assoggettati a obbligo assicurativo Inail i cassintegrati a zero ore se chiamati dagli enti pubblici a svolgere lavori socialmente utili (Dlgs 468/1997 parzialmente modificato dal Dlgs 81/2000). In tali casi i partecipanti ai Lsu, qualora svolgano le lavorazioni rischiose di cui all'articolo 1 del Dpr 1124/1965, sono assicurati all'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, è a carico dei soggetti promotori responsabili dei progetti di Lsu. Si tratta di amministrazioni pubbliche (regioni, province, comuni), enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica, cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e loro consorzi. Con decreti del ministro del Lavoro possono essere individuati altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.
Premi e tariffe
In materia di tutela infortunistica, la scelta adottata sin dagli anni '80 e successivamente confermata con Dm 18 maggio 1988 e con apposito parere del ministero del Lavoro, è stata quella di assicurare i cassintegrati secondo le modalità previste per gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale. I premi assicurativi posti a carico del promotore dei progetti socialmente utili sono calcolati sulla retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 26 ottobre 1970, per ogni giorno di presenza, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere effettuate, mentre ai fini della classificazione tariffaria era stata prevista la voce 0720 della vecchia tariffa del 1988 (tasso allora pari al 9 per mille) relativa ai corsi di istruzione professionale, corrispondente alla voce 0611 dell'attuale tariffa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©