Previdenza

Contratti di solidarietà e Cigs

di Antonio Carlo Scacco

La percentuale di riduzione dell'orario di lavoro nei contratti di solidarietà difensiva stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (ex art. 5 co. 5 decreto legge 148/1993), ai fini della determinazione del relativo contributo, non può essere superiore al 50 per cento annuo e deve essere calcolata pro capite: lo ribadisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in una lettera del 13 giugno scorso.
I contratti di solidarietà difensiva sono finalizzati alla gestione dell'eccedenza di personale conseguente a crisi aziendale attraverso una riduzione dell'orario di lavoro concordata tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali. A fronte di tale riduzione all'impresa viene corrisposto un contributo (ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori) pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario e per un periodo massimo di due anni. Il contributo ai lavoratori interessati (che non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali) è finalizzato al parziale recupero della quota di retribuzione persa, mentre per l'impresa rappresenta un incentivo ad evitare il ricorso ai licenziamenti.
Già nella nota 8781 del 15 giugno 2009 il Ministero aveva richiamato gli organi ispettivi a prestare attenzione, in sede di accertamento, agli accordi sindacali contenenti la previsione di una riduzione dell'orario superiore al 50 per cento e, conseguentemente, a rideterminare le schede necessarie per consentire l'erogazione del contributo da parte dell'Inps all'impresa (e da parte di quest'ultima ai lavoratori), in rapporto alla predetta misura massima. Nella lettera il Ministero precisa ulteriormente che la misura di riduzione del 50 per cento annua deve essere calcolata pro capite e ciò al fine di prevenire distribuzioni di orario atte a celare finalità discriminatorie e/o arbitrarie. Tale raccomandazione si giustifica con la stessa ratio implicita nell'utilizzo dei contratti di solidarietà, ovvero nel mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell'impresa richiedente. L'applicazione del limite sopra richiamato riferito ad ogni singolo lavoratore costituisce una rassicurazione circa la solidità della azienda, che in tal modo dimostra di essere in grado di far lavorare tutti i suoi dipendenti con una riduzione – pro capite – non superiore al 50 per cento dell'orario lavorativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©